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Approfondimento - UK REACH: la gestione delle autorizzazioni

Come si dovranno comportare le aziende britanniche in possesso di autorizzazione o in fase di richiesta al termine del periodo transitorio

In questo quarto approfondimento della rubrica che abbiamo dedicato allo UK REACH andremo ad affrontare la gestione delle autorizzazioni. In particolare analizzeremo alcuni casi pratici possibili:

  1. cosa cambierà per le aziende britanniche che sono in possesso di un’autorizzazione EU REACH al 31/12/2020;
  2. come si dovranno comportare gli utilizzatori a valle britannici di sostanze autorizzate ai sensi dell’EU-REACH;
  3. cosa dovranno fare le aziende britanniche che hanno presentato una domanda di autorizzazione EU REACH ma che al termine del periodo transitorio non l’hanno ancora ottenuta.

 

1. AUTORIZZAZIONE NELLO UK REACH

Come l’EU REACH, anche lo UK REACH prevedrà la presentazione di una domanda di autorizzazione per sostanze specifiche elencate nella futura normativa britannica. A tal proposito si specifica come la Candidate List dell'ECHA verrà riportata interamente nel sistema UK REACH al termine del periodo transitorio, così come le sostanze già elencate in Allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione) o in Allegato XVII (sostanze soggette a restrizione) dell’EU REACH.

Successivamente al termine del periodo transitorio l’aggiornamento delle liste citate rimarrà in capo al Regno Unito sulla base delle stesse condizioni e degli stessi criteri europei.

Le imprese con sede nell'Irlanda del Nord, come anticipato nel precedente approfondimento relativo al Northern Ireland Protocol, manterranno il loro ruolo nell'ambito dell’EU-REACH, pertanto saranno ancora vincolate dagli allegati dell’EUREACH.

 

2. AZIENDE BRITANNICHE IN POSSESSO DI UNA AUTORIZZAZIONE EU REACH

Per tutte le aziende britanniche già in possesso di un'autorizzazione EU REACH allo scadere del periodo transitorio, proprio come per le registrazioni, le stesse saranno trasferite al nuovo sistema UK REACH attraverso un processo denominato “grandfathering” (di cui abbiamo ampiamente discusso nel primo articolo dedicato al grandfathering delle registrazioni EU nello UK REACH). Ciò include sia il periodo di revisione (che rimarrà invariato) sia le condizioni previste dall’autorizzazione.

Affinché l’autorizzazione esistente sia trasferita al nuovo sistema UK REACH, le aziende britanniche dovranno fornire all'HSE (Autorità Competente britannica), entro 60 giorni dalla fine del periodo transitorio, informazioni tecniche relative a ciascuna autorizzazione in possesso per consentire l'effettiva gestione e applicazione della sostanza autorizzata, in particolare:

  • le informazioni incluse nella domanda di autorizzazione;
  • qualsiasi altra informazione fornita ad ECHA dal richiedente che fosse sostanziale per il raggiungimento del parere dei comitati tecnici di ECHA;
  • tutte le informazioni che dovevano essere presentate o registrate prima della fine del periodo transitorio a qualsiasi condizione in cui l'autorizzazione sia stata concessa.

Per il grandfathering delle autorizzazioni esistenti non è prevista una tariffa, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti in merito alle modalità operative.

 

3. UTILIZZATORI BRITANNICI DI SOSTANZE IN AUTORIZZAZIONE

Un utilizzatore britannico (quindi con sede in Inghilterra, Scozia o Galles) di sostanze con un'autorizzazione EU-REACH ottenuta da un'impresa con sede nell'UE/EAA (stati dello Spazio Economico Europeo o dell'Unione Europea), Gran Bretagna o Irlanda del Nord prima del termine del periodo transitorio, può continuare ad utilizzare tale sostanza in conformità di tale autorizzazione dal 01 gennaio 2021 fino a quando l'attuale autorizzazione relativa all'uso della sostanza non cesserà di avere effetto.

Per poter godere di questa agevolazione è necessario fornire entro 60 giorni dalla fine del periodo transitorio le seguenti informazioni:

  • conferma all'HSE che l'utente è un utilizzatore a valle autorizzato nell'ambito dell’EU-REACH in relazione alla sostanza in questione;
  • l'attuale autorizzazione dell'UE;
  • eventuali condizioni stabiliti nell'attuale autorizzazione dell'UE;
  • l'identità del fornitore della sostanza.

 

3.1 AZIENDE BRITANNICHE CHE NON HANNO ANCORA RICEVUTO L’AUTORIZZAZIONE

Ovviamente non è finita qui perchè, come i più attenti avranno potuto notare, c'è un altro nodo da sciogliere in tutta questa disamina: tutte quelle aziende britanniche le quali hanno inviato entro i tempi previsti dall’EU REACH una domanda di autorizzazione, ma che al termine del periodo transitorio non hanno ancora ricevuto i pareri dei comitati di ECHA, come devono comportarsi? Stando a quanto definito, tali aziende dovranno ripresentare una domanda di autorizzazione all’HSE (Autorità Competente britannica) per continuare a immettere la sostanza in questione sul mercato britannico o usarla in Gran Bretagna dopo la sunset date.

Anche tutti gli utilizzatori a valle con sede in Gran Bretagna che si basano su una domanda presentata a monte da un richiedente UE/EAA, in assenza di una decisione da parte della Commissione Europea entro il periodo transitorio, dovranno presentare una nuova domanda all'HSE per continuare a utilizzare la sostanza.

Ovviamente, la presentazione di una domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata dal pagamento di una tariffa.

A quanto sopra riportato si applicano le seguenti disposizioni transitorie definite dall’articolo 127GA dello UK REACH:

Se soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • la domanda è stata presentata all'ECHA prima della Last Application Date (LAD)
  • la LAD cade entro il termine del periodo transitorio
  • la sunset date è successiva al 29 marzo 2017

la LAD e la sunset date saranno spostate di 18 mesi dal termine del periodo transitorio per i richiedenti/utilizzatori a valle a cui si applica questa disposizione. Ciò consentirà sia ai richiedenti britannici che agli utilizzatori a valle britannici di sostanze con domanda di autorizzazione presentata da attori UE/EEA di presentare la propria domanda all'HSE prima della LAD e continuare a utilizzare la sostanza soggetta ad autorizzazione mentre la domanda è in gestione nell’ambito UK REACH.

Nel caso di autorizzazioni richieste ma già allo stadio finale, quindi con pareri RAC/SEAC già presentati in via definitiva ma senza una decisione finale della Commissione Europea, il processo di autorizzazione sarà semplificato.

Il “Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs” produrrà la propria decisione sulla base dei pareri inviati dall'ECHA alla Commissione Europea. La decisione sarà presa previo consenso delle amministrazioni decentrate quando si tratta di questioni di competenza decentrata.

Per usufruire del processo semplificato (per cui non è prevista una tariffa), i candidati devono entro 180 giorni dalla fine del periodo transitorio:

  • notificare al Segretario di Stato l'esistenza della domanda;
  • fornire al Segretario di Stato copia della domanda, le informazioni in essa contenute e qualsiasi altra informazione fornita all'ECHA dal richiedente per l'autorizzazione che fosse materiale per la formazione del parere dell'ECHA in relazione alla domanda di autorizzazione;
  • fornire al Segretario di Stato copia dei pareri inviati dall'ECHA al richiedente.

A queste condizioni le aziende britanniche richiedenti e i loro utilizzatori a valle britannici possono continuare a utilizzare o fornire la sostanza fino a quando il Segretario di Stato non produrrà una decisione definitiva.

 

Fonti:

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