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Sicurezza prodotto

Brexit, facciamo il punto dopo un mese dalla fine del periodo transitorio

Alcune indicazioni fornite da ECHA in merito allo scambio di prodotti chimici fra UK e UE

Il 31 dicembre 2020 si è concluso il periodo transitorio che ha portato alla definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Ora è totalmente attivo il sistema normativo britannico sulla gestione dei prodotti chimici, il cosiddetto UK-REACH, insieme al corrispettivo del nostro Reg. CLP, lo UK-CLP.

Come tutti sappiamo, acquistare oggi chemicals dal Regno Unito significa importare da extra-UE e ciò comporta una serie di obblighi definiti dai Regg. REACH e CLP come la registrazione, la notifica C&L, ecc. Questo ormai è chiaro, tuttavia permangono alcuni punti non esplicitamente trattati dalla normativa in relazione alla gestione dei primi mesi post-Brexit. In questo breve articolo affrontiamo alcuni di questi punti fornendo risposte e spiegazioni, avvalendoci dell’aiuto delle Q&A specifiche messe a disposizione sul sito web di ECHA.

 

  • I prodotti acquistati prima della fine del periodo transitorio possono essere venduti in UE?

In altre parole: aziende europee che hanno acquistato sostanze/miscele da fornitori UK prima del termine del periodo transitorio possono immettere sul mercato tali prodotti anche se il periodo transitorio è finito?

Certo, ciò è possibile - a patto che le sostanze siano state registrate dal fornitore UK (o da un attore a monte) secondo l’UE REACH e siano state immesse sul mercato UE prima del termine del periodo transitorio. (rif. Q&A 1562)

 

  • Aziende britanniche che hanno immesso sul mercato UK sostanze registrate EU REACH prima del termine del periodo transitorio possono poi vendere anche in UE?

Domanda simile alla precedente, ma con una sfaccettatura differente. In questo caso parliamo di sostanze registrate EU REACH, ancora su territorio UK dopo il periodo transitorio.
Queste possono essere ancora vendute ad aziende UE senza che queste debbano registrare ulteriormente a patto che:

  • la sostanza sia stata registrata ai sensi dell’EU REACH prima del termine del periodo transitorio;
  • la sostanza sia stata immessa sul mercato UK prima del temine del periodo transitorio.

Ciò è concesso dall’Art.41.1 del Withdrawal Agreement:

1. Any good that was lawfully placed on the market in the Union or the United Kingdom before the end of the transition period may:

(a) be further made available on the market of the Union or of the United Kingdom and circulate between these two markets until it reaches its end-user;

(b) where provided in the applicable provisions of Union law, be put into service in the Union or in the United Kingdom.

Quindi è importante sottolineare come tale concessione non sia valida per sostanze fabbricate ma non immesse sul mercato. (rif. Q&A 1712)

 

  • Che etichettatura deve avere un prodotto chimico appartenente ai due casi precedenti?

Dalle due domande sopra riportate appare evidente che in questi mesi post-BREXIT è possibile che in UE circolino merci provenienti dal Regno Unito senza che queste vengano registrate ulteriormente da attori europei. Va però chiarito che il Reg. CLP non ammette deroghe in merito alla etichettatura dei prodotti chimici. L’art. 17 del Reg. CLP, infatti, prevede che in etichetta venga riportato il fornitore del prodotto, tuttavia per materiali provenienti dal Regno Unito ed etichettati prima del termine del periodo transitorio (con Reg. EU CLP in vigore) il fornitore è britannico. Considerando che il fornitore riportato in etichetta deve essere europeo, le etichette emesse prima della Brexit potevano essere considerate conformi, ma oggi non lo sono più e come tali devono essere quindi modificate apportando il nominativo dell’attore UE che acquista dal Regno Unito. Ciò può essere effettuato anche apponendo i nuovi nominativi con uno sticker, come previsto dall’Art. TBT.8 par.2 lettera f) dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra:

Tale modifica dell’etichetta, come previsto dallo stesso accordo, può essere effettuata in territorio doganale come alternativa all'etichettatura nel paese di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di sanità pubblica o di sicurezza.

(rif. Q&A 1726)

 

  • Qualora una merce fabbricata e registrata in Unione Europea dovesse transitare per un Paese terzo come il Regno Unito per poi essere immessa sul mercato di un altro paese UE, ci sono particolari adempimenti che devono essere messi in campo ai fini della conformità REACH del prodotto?

No: il solo transito della merce in un paese extra-UE non rende necessario registrare la sostanza da parte dell’attore UE che riceve la sostanza. Ricordiamo che in ogni caso rimane vigente l’esenzione da registrazione per sostanze reimportate (ad esempio, nel caso la sostanza venga inviata in UK per la formulazione e successiva reimportazione in territorio UE). (rif. Q&A 1563)

Bisogna invece porre particolare attenzione alla reimportazione di sostanze in autorizzazione. Sappiamo che un utilizzatore a valle può godere di una autorizzazione rilasciata ad un attore a monte della catena di approvvigionamento; se la sostanza dovesse essere inviata in UK per la formulazione, la reimportazione azzererebbe la catena di approvvigionamento, non rendendo più valida l’autorizzazione rilasciata al primo richiedente (ad esempio, fabbricante o primo importatore della sostanza). In questo caso il re-importatore dovrebbe richiedere una nuova autorizzazione. (rif. Q&A 1602)


Fonte: ECHA

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