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Sicurezza prodotto

Brexit: il periodo transitorio

Breve approfondimento sugli obblighi REACH durante il periodo transitorio

Come abbiamo già avuto modo di trattare nella nostra precedente news sull’argomento (cliccare qui per leggere la news), il 31 gennaio 2020 la “Brexit” è diventata realtà e da tale data il Regno Unito non è più un paese dell’Unione Europea, oggi composta quindi da 27 Stati Membri.

Ma attenzione: il 31 gennaio 2020 non è stata la fine di questo lungo processo, ma solo un passo importante... Infatti da tale data ha avuto inizio un periodo transitorio durante il quale UK e UE procederanno con le c.d. negoziazioni. Durante il periodo transitorio saranno quindi definite le regole di uscita, non solo dall’Unione ma anche dalle normative dell’Unione, come i Regolamenti REACH e CLP. Gli accordi dovrebbero prevedere una zona di libero scambio, tuttavia, non è certo che ciò entrerà in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni caso, un accordo di questo tipo creerebbe una relazione che in termini di condizioni di accesso al mercato sarà molto diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato attuale dell'Unione.

Cosa comporta essere nel periodo transitorio? Posso comunque vendere o acquistare prodotti da aziende britanniche senza incorrere in sanzioni o adempimenti particolari? Con questo breve approfondimento vogliamo rispondere proprio a queste domande, chiarendo, per quanto possibile, come comportarsi in questo periodo. Ovviamente va specificato che fino a che non si avranno indicazioni precise sulla conclusione dei negoziati non potranno essere fornite informazioni definitive sull’argomento. Ricordiamo che anche ECHA ha rimosso tutte le Q&A sull’argomento, proprio per attendere indicazioni più precise dai negoziati.

Seguono alcune indicazioni utili per la gestione dei chemicals durante il periodo transitorio:
 

Normativa applicabile durante il periodo transitorio

Durante il periodo transitorio la normativa dell’Unione si applica anche al Regno Unito, quindi fino al 31/12/2020 anche i Regolamenti REACH e CLP sono pienamente in vigore e acquistare/vendere da/in tale Paese non comporta obblighi diversi rispetto a quelli in vigore prima della Brexit.
 

REACH durante il periodo transitorio
Accorgimenti per i dichiaranti UK

Se durante il periodo transitorio le registrazioni effettuate da aziende UK sono ancora valide, al termine dello stesso, una registrazione detenuta da un dichiarante (produttore/importatore o rappresentante esclusivo) stabilito nel Regno Unito non lo sarà più.

Pertanto i dichiaranti stabiliti nel Regno Unito dovrebbero:

  • trasferire le registrazioni a un produttore o a un importatore dell'UE;
  •  
  • nominare un Rappresentante Esclusivo (OR) nell'UE.

A tal proposito ECHA ha pubblicato tempo fa una guida per il trasferimento delle registrazioni da aziende UK a UE-27 (link) tuttavia, considerando l’incertezza in materia, è probabile che tale documento venga aggiornato nel prossimo periodo.

In caso di registrazione congiunta (joint submission) valgono gli stessi princìpi: se il Lead Registrant è un’azienda UK, dovrà cedere il ruolo ad un’altra azienda co-registrante o trasferirlo ad un OR.
 

Accorgimenti per gli utilizzatori a valle UE-27

Al termine del periodo transitorio, una sostanza non registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 non potrà più essere importata dal Regno Unito nell'UE in quantità pari o superiori ad 1 ton/anno.

Pertanto gli utilizzatori a valle stabiliti in UE devono valutare se le sostanze che utilizzano sono state registrate da un dichiarante stabilito in UE. In caso contrario l’utilizzatore a valle deve:

  • identificare un fornitore alternativo;
  • contattare il dichiarante del Regno Unito per assicurarsi che abbia intenzione di nominare un Rappresentante Esclusivo;
  • registrare la sostanza come importatore (o eventualmente come Rappresentante Esclusivo, se è stato nominato dal dichiarante del Regno Unito).

Si specifica che per facilitare la verifica della provenienza del registrante, ECHA ha pubblicato un elenco di sostanze registrate unicamente da attori UK (link)
 

Accorgimenti per i detentori di autorizzazioni siti in UK

Al termine del periodo transitorio i detentori di un’autorizzazione (rif. Titolo VII Reg. REACH) devono essere ubicati in UE, pertanto un'autorizzazione detenuta o una richiesta di autorizzazione effettuata da un attore stabilito nel Regno Unito non sarà più valida nell'UE. Ciò significa che anche gli utilizzatori a valle UE-27 che godono di tali autorizzazioni non potranno più utilizzare le sostanze in questione, a meno che i titolari delle autorizzazioni/domande di autorizzazione garantiscano che:

  • l'attività di import o l’autorizzazione sia trasferita prima della fine del periodo di transizione a una persona giuridica stabilita nell'UE. Tale trasferimento deve essere il risultato di un cambiamento della persona giuridica (ad esempio, a seguito di una fusione, una divisione o una vendita di attività) e l’attore a cui viene trasferita la domanda deve qualificarsi come produttore, importatore o utilizzatore a valle delle sostanze nell'ambito della domanda di autorizzazione;

        oppure

  • qualora il titolare dell'autorizzazione sia un produttore, egli proceda alla nomina di un Rappresentante Esclusivo stabilito nell'UE prima del termine del periodo transitorio.

Attualmente in questo scenario rientrano tre decisioni di autorizzazione adottate.
 

Accorgimenti per gli utilizzatori di sostanze autorizzate ad aziende UK

Considerando quanto sopra riportato, gli utilizzatori a valle UE che utilizzano sostanze in Allegato XIV devono valutare se il richiedente per l'autorizzazione che copre il loro uso è stabilito nel Regno Unito. In questo caso, l’utilizzatore a valle deve contattare il detentore dell’autorizzazione (o della domanda di autorizzazione) al fine di avere la garanzia che quest'ultimo prenda le misure riportate al paragrafo precedente.

In alternativa, qualora la domanda di autorizzazione relativa al proprio uso sia stata presentata in maniera congiunta con altre aziende UE, l’utilizzatore a valle può richiedere la sostanza fornita da tali aziende con sede nell'UE.
 

Utilizzo di un bene immesso sul mercato prima del termine del periodo transitorio

L'articolo 41 dell'accordo di recesso UK-UE prevede che un bene esistente e individualmente identificabile legalmente immesso sul mercato nell'UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere ulteriormente reso disponibile sul mercato dell'UE o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a quando non raggiunge il suo utente finale.

L'operatore economico che fa affidamento su tale disposizione deve essere in grado di dimostrare sulla base di qualsiasi documento pertinente che il bene sia stato immesso sul mercato nell'UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

Ai fini di queste disposizioni, per "immissione sul mercato" si intende la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, sia in cambio di in pagamento o gratuitamente (art.40 (a) (b) dell’accordo di recesso). "Fornitura" significa che un bene esistente e individualmente identificabile, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone giuridiche o naturali per il trasferimento di proprietà, qualsiasi altro diritto di proprietà, o possesso per quanto riguarda il bene in questione, o è oggetto di un'offerta a una persona o a persone legali o naturali di concludere tale accordo (art.40 (c) dell’accordo di recesso)
 

Nota finale

Come detto le negoziazioni relative al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea sono attualmente in corso, appena vi saranno novità vi terremo aggiornati. Ricordiamo che non si esclude la possibilità di un posticipo del termine del periodo transitorio: date certe si avranno a Luglio.

In ultimo vi informiamo che la Commissione Europea ha dedicato sezioni specifiche del proprio sito web alla gestione delle diverse normative europee interessate dalla Brexit. Fra queste segnaliamo la seguente in cui sono riportate notifiche specifiche per alcune normative:

nonché notifiche che vanno ad aggiornare quelle precedentemente pubblicate:

 

Fonte: Commissione Europea

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