UK: immissione in commercio di prodotti anche con marcatura CE
L’atto legislativo UK del 23 maggio 2024 consentirà di utilizzare anche il marchio CE per i prodotti immessi in commercio in UK
L’atto legislativo UK del 23 maggio 2024, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2024 in Inghilterra, Galles e Scozia, modifica alcune disposizioni riguardanti l’immissione sul mercato dei prodotti.
Le modifiche apportate consentono ai produttori di immettere sul mercato britannico prodotti che soddisfino i requisiti di valutazione della conformità previsti dalla legislazione applicabile in Gran Bretagna (marchio UKCA e dichiarazione di conformità del Regno Unito) e che rispettino i corrispondenti requisiti di valutazione di conformità UE, potendo quindi apporre la marcatura CE.
Ciò significa che sarà possibile utilizzare una combinazione di procedure di valutazione della conformità e apporre entrambi i marchi UKCA e CE per vendere i prodotti in Gran Bretagna.
Il riconoscimento continuo degli attuali requisiti UE, compreso il marchio CE, si applicherà a 21 normative di prodotto: 18 normative di prodotto di proprietà del Dipartimento per le imprese e il commercio (DBT) (consultabili a questo link), e 3 normative tra le quali The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations che riguarda restrizioni di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
In particolare, per quanto riguarda le AEE sopracitate, la sezione 34 (A) par. 8 lett. c) dell’atto legislativo del 23 maggio sopracitato, definisce che ‘qualsiasi riferimento alla "marcatura UK" deve essere letto come riferimento alla marcatura CE.’ . Inoltre, nella medesima sezione, vengono definiti gli obblighi per ogni fabbricante di AEE, anch’essi riconducibili agli obblighi previsti dalla normativa europea:
- garantire che l'AEE sia stata progettata e fabbricata conformemente ai requisiti di cui agli articoli 4 e 7;
- garantire che sia stata eseguita la procedura di valutazione della conformità che si applica all'AEE a norma dell'articolo 7, lettera b);
- apporre una marcatura CE, conformemente all'articolo 7, lettera c), e all'articolo 15, paragrafi 1 e 2;
- redigere una dichiarazione UE di conformità, conformemente all'articolo 13; e
- garantire che la dichiarazione di conformità UE sia redatta o tradotta in inglese.
Ancora una volta, il legislatore britannico sembra rifarsi alle normative europee senza troppo discostarsi dagli obblighi che, fino a prima della Brexit, erano applicabili anche in Gran Bretagna.
Le news più lette
-
Rilasciate nuove autorizzazioni all’uso per il Triossido di cromo e Dicromato di sodio
-
BREAKING! Recepita la DIR (UE) 2022/431! Nuove regole per le sostanze tossiche per la riproduzione
-
Allegato XVII del Regolamento REACH: introdotta la voce di restrizione relativa al PFHxA, sali e sostanze correlate
-
Emissioni industriali: la revisione della Direttiva IED
-
UK: immissione in commercio di prodotti anche con marcatura CE
-
Nuove proposte e intenzioni di identificazione di SVHC
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem