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Sicurezza prodotto

Approfondimento - UK REACH: importazione di prodotti in Gran Bretagna e mantenimento di un mercato in UE

Quali informazioni devono essere fornite all’HSE per continuare ad importare prodotti chimici in Gran Bretagna

Nel primo breve approfondimento dedicato alla futura normativa britannica per la gestione dei chemicals (il cosiddetto: “UK REACH”) abbiamo trattato il trasferimento delle registrazioni effettuate nel sistema UE REACH da aziende britanniche verso il sistema UK REACH, il cosiddetto “grandfathering”.

In questo nuovo approfondimento tratteremo due argomenti importanti:

  • importazione di sostanze registrate UE REACH da paesi UE/SEE/NI[1] all’interno dei confini britannici
  • mantenimento di un mercato in UE/SEE/NI per aziende britanniche

Saranno quindi fornite informazioni utili ad aziende con sede in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) che acquistano sostanze/miscele da fornitori UE che vogliono mantenere il proprio mercato nei confini britannici (utilizzatori e distributori). In generale saranno poi fornite indicazioni rivolte ad aziende britanniche che intendono mantenere il proprio mercato in UE/SEE/NI.

 

REGISTRAZIONE UK REACH PER IMPORTATORI DI SOSTANZE

Come anticipato in altre nostre news, fino al termine del periodo transitorio fissato al 31/12/2020, aziende britanniche che acquistano sostanze/miscele da paesi UE/SEE sono definite come utilizzatori a valle e come tali non devono valutare obblighi di registrazione per le sostanze acquistate. Al termine del periodo transitorio i paesi UE/SEE saranno definitivamente visti come “Paesi terzi” dalla UK e come tali, ogni approvvigionamento di sostanze/miscele da questi Paesi sarà da inquadrarsi come una importazione per cui il UK REACH prevede che venga effettuata una registrazione. Gli stessi obblighi si applicheranno anche per l’acquisto di non-QNIGs[2] dall’Irlanda del Nord.

 

Processo in breve

In breve il processo di registrazione per importazione sarà scandito da questi tre step consecutivi:

  1. Creazione di un account sul portale UK REACH IT (denominato “Comply with UK REACH”, attivo dal 01/01/2021)
  2. Notifica entro 300 gg dal termine del periodo transitorio
  3. Registrazione entro 2, 4 o 6 anni (calcolati dal 28/10/2021). La deadline dipende dalla fascia di tonnellaggio di interesse e dalla pericolosità della sostanza.

 

Notifica all’HSE – indicazioni generali

Per permettere agli attuali utilizzatori britannici di sostanze/miscele provenienti da paesi UE/SEE/NI in quantità superiore ad 1 ton/anno di continuare a mantenere il proprio business in Gran Bretagna senza cambiare fornitore, lo UK REACH prevede che venga effettuata una notifica al Health and Safety Executive (HSE - autorità competente britannica).

La notifica può essere effettuata anche da rappresentanti esclusivi (OR).

Notificare non significa legarsi ad un determinato fornitore UE ma permette di non dover registrare almeno per due anni oltre la scadenza della notifica (fissata a 300 giorni) le sostanze importate in quantità superiore ad 1 ton/anno. Tuttavia, una volta effettuata la notifica, un eventuale cambio di fornitore deve comunque essere comunicato all’HSE tramite aggiornamento della stessa.

Qualora l’importazione riguardi miscele, devono essere notificate le sostanze componenti la miscela importate in quantità superiore ad 1 ton/anno (considerando tutte le miscele importate che contengono la sostanza).

Successivamente alla notifica, entro 2, 4 o 6 anni a partire da 300 giorni dal termine del periodo transitorio, deve essere completata la registrazione delle sostanze allo UK REACH. Queste registrazioni saranno inquadrate come “nuove registrazioni” e come tali saranno accompagnate da una tariffa (ad oggi non definita). Per un quadro delle scadenze si rimanda al nostro approfondimento già pubblicato sul grandfathering.

 

Notifica all’HSE – rapporto con OR

In caso di importazione da Paesi terzi di sostanze registrate tramite un rappresentante esclusivo sito in un paese UE/SEE/NI, allo stesso modo delle importazioni dirette da paese UE/SEE/NI, la notifica è necessaria.

Anche nel caso aziende UE/SEE/NI decidano di continuare l’immissione sul mercato britannico delle proprie sostanze/miscele tramite la nomina di un OR britannico, quest’ultimo dovrà predisporre apposita notifica e successiva registrazione secondo lo UK REACH. Qualora la notifica e la successiva registrazione venisse effettuata da un OR britannico, l’utilizzatore sito in Gran Bretagna non avrà obblighi di notifica e registrazione a suo carico.

 

Informazioni richieste per la notifica

Le informazioni che devono essere notificate variano in funzione dei quantitativi importati.

Per Importazione di sostanze in fascia 1-10 ton/anno

  • Informazioni da Art 10(a)(i) à identità del fabbricante/importatore
  • Informazioni da Artt 10(a)(ii) e (iv) qualora applicabili à identità della sostanza e relativa classificazione
  • Informazioni da Art 32(1)(a) (b) (c) (d):
    • numero di registrazione
    • eventuali autorizzazioni
    • eventuali restrizioni
    • qualsiasi altra informazione disponibile e pertinente necessaria per consentire l'applicazione e l'applicazione di misure adeguate di gestione del rischio

Per importazione di sostanze in fascia >10 ton/anno

  • Informazioni da Art 10(a)(i) à identità del fabbricante/importatore
  • Informazioni da Artt 10(a)(ii) e (iv) qualora applicabili à identità della sostanza e relativa classificazione
  • Informazioni da Art 14 (6) à identificazione e applicazione di misure adeguate per controllare i rischi individuati nella relazione sulla sicurezza chimica, qualora disponibili (es. scenari espositivi)
  • Informazioni da Art 31 à scheda di sicurezza
  • Informazioni da Art 32(1)(a) (b) (c) (d):
    • numero di registrazione
    • eventuali autorizzazioni
    • eventuali restrizioni
    • qualsiasi altra informazione disponibile e pertinente necessaria per consentire l'applicazione e l'applicazione di misure adeguate di gestione del rischio

 

IMPORTAZIONE DI SOSTANZE REGISTRATE EU REACH PROVENIENTI DA PAESI EXTRA UE

Nell’ultima parte di questo approfondimento, nell’ambito della movimentazione di sostanze da/verso UK-UE/SEE/NI, ci concentriamo su cosa succederà ad aziende britanniche che hanno registrato sostanze importate ai sensi dell’UE REACH e che intendono mantenere il proprio mercato in UE/SEE/NI.

In generale, per permettere l’immissione sul mercato di sostanze in un paese UE/SEE/NI è necessario che la sostanza sia stata registrata ai sensi dell’EU REACH direttamente dall’importatore UE/SEE/NI o da un OR. Nel caso specifico, le imprese con sede in Gran Bretagna che agiscono solo come importatori di sostanze tuttavia non potranno nominare un rappresentante esclusivo (OR) ai sensi dell'EU REACH (solo un produttore, un formulatore o un produttore di articoli può farlo). Ciò significa che, in quanto importatore con sede in Gran Bretagna, non avrà la possibilità di trasferire le registrazioni EU REACH a un OR con sede nell'UE per continuare a vendere nell'UE/SEE/NI.

In questo caso, per continuare a vendere prodotti chimici a clienti UE/SEE/NI è quindi necessario:

  • collaborare con i clienti dell'UE/SEE/NI affinché presentino una propria registrazione ad ECHA come importatori

Oppure

  • collaborare con il produttore extra UE/SEE/NI che fornisce l'utente per incoraggiarlo a nominare un OR con sede nell'Irlanda del Nord o un paese UE/SEE, che possa registrare la sostanza ad ECHA.

 

Fonti:

 

 

[1] UE/SEE/NI: aziende site in Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo o in Irlanda del Nord

[2] QNIG: qualifying Northern Ireland goods. Nel prossimo approfondimento sarà approfondita la gestione di scambi con l’Irlanda del Nord. Nel frattempo, per la definizione di QNIG si rimanda alla legislazione UK (attualmente in bozza) al seguente link https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2020/9780348212969/regulation/3

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