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Sicurezza prodotto

Adozione del 17-esimo ATP del Reg. CLP

La Commissione Europea promulga il Regolamento Delegato (UE) 2021/849 recante modifica, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

Lo scorso 11 marzo la Commissione Europea ha adottato il Regolamento Delegato relativo al XVII ATP del Reg. CLP, attraverso il quale vengono apportate importanti modifiche all’Allegato VI, Parte 3.

Il testo inserisce nuove voci relative alle classificazioni armonizzate di sostanze e ne modifica altre.

Tra le nuove voci inserite, si annoverano:

  • Tetrafluoroetilene
  • Salicilato di metile
  • Acido citrico
  • Benzil salicilato
  • 3-metilpirazolo

 

Tra le voci aggiornate e già presenti in allegato VI, citiamo:

  • Acido borico e borati in generale
  • Isobutil metil chetone
  • α-cipermetrina cis/trans +/- 40/60
  • modifiche tra le voci di attivi fitosanitari (es.: imidacloprid, mecoprop, esfenvalerate, ecc.);
  • modifiche ad alcuni composti del rame (triidrossocloruro di dirame, ossido di rame (I) e (II), idrossido rameico, poltiglia bordolese, solfato di rame pentaidrato, ecc.)
  • 1,4-diossano
  • scorporo della voce del d-limonene da quella del dipentene

Tra gli stravolgimenti di cui tener maggiore nota si sottolinea la rimozione dei limiti specifici attualmente esistenti per l’acido borico, che ne prevedono l’attuale classificazione come Reprotossico 1B se presente in concentrazione pari o superiore al 5,5%.

Con l’adozione del 17-esimo ATP, dovrà quindi essere tenuto in considerazione il limite di concentrazione generico indicato in Allegato I parte 3 del Reg. CLP, per cui sarà necessario classificare la miscela come H360 REPR. 1B se l’acido borico sarà presente in concentrazione pari o superiore al 0,3%.

Si aggiunge a ciò quanto richiesto dalla Restrizione nr. 30 dell’Allegato XVII del Reg. 1907/2006 REACH, che prevede che sostanze e miscele classificate come Repr. 1B non possano essere vendute al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore al limite generico di Allegato I del Reg. CLP.

Si sottolinea la criticità di tale cambiamento normativo perché tale sostanza, infatti, viene estensivamente utilizzata in diversi settori, si consiglia pertanto alle aziende interessate di adeguarsi quanto prima alle nuove disposizioni.

L’adozione di nuove classificazioni armonizzate porterà, tra le altre, la necessità di rivalutare le schede di sicurezza ed il loro contenuto, richiedendo un aggiornamento sia per quanto riguarda la sezione 3 composizione/informazioni sugli ingredienti sia per quanto riguarda l’eventuale aggiornamento della Classificazione in sezione 2 identificazione dei pericoli.

Per ulteriori dati ed approfondimenti si rimanda alla prossima pubblicazione di fine giugno che descriverà tutti i dettagli sulle ripercussioni che porterà l’adozione di tale Regolamento.

Il Regolamento sarà applicabile a decorrere dal 17 dicembre 2022.


FonteGazzetta ufficiale dell'Unione europea

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