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Sicurezza prodotto

Adozione del Regolamento Delegato sul XV ATP del Reg. CLP

La Commissione Europea ha approvato il testo del XV ATP del CLP confermando quanto proposto nelle precedenti bozze

Lo scorso 19 maggio la Commissione Europea ha adottato il Regolamento Delegato relativo al XV ATP del Reg. CLP attraverso il quale, come già anticipato nella nostra news del 14 aprile relativa alle precedenti bozze (per leggere la news cliccare qui), vengono apportate importanti modifiche all’Allegato VI, Parte 3.

Il testo inserisce nuove voci relative alle classificazioni armonizzate di sostanze e ne modifica altre, modificando in parte alcune proposte presenti nella bozza di aprile. In tale senso le “novità inattese” più rilevanti riguardano:

  • la mancata aggiunta della classificazione ambientale per il piombo metallico  massivo: Acute 1 H400 M= 1, Aquatic Chronic 1 H410 M=10;
  • il mancato appesantimento della classificazione del 2-butossietanolo per la tossicità acuta per via orale.

La scelta di non inserire la classificazione ambientale armonizzata per il piombo metallico massivo porta con sé importanti risvolti per le aziende: in caso contrario, infatti, avrebbe innescato una serie di obblighi regolatori non indifferenti per le aziende del settore, tra cui l’assoggettabilità alla Direttiva SEVESO sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti e la gestione dei trasporti del piombo metallico come merce pericolosa ai sensi ADR/IMDG/IATA.

Per le altre novità presenti nel testo del XV ATP rimandiamo alla nostra news scritta nel mese di aprile 2020 e che potete trovare cliccando qui.

Ricordiamo inoltre che, poiché si tratta di un Regolamento Delegato, esso è soggetto ad un “objection period” di due mesi, durante i quali il Parlamento ed il Consiglio Europei possono sollevare obiezioni. Se questo dovesse accadere il testo presentato decadrebbe e dovrebbe essere rivisto dalla Commissione. In caso contrario, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE), l’atto delegato diventerà ufficiale.

Fonti:

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