Alert - Pubblicato il 14-esimo ATP del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP)
Rese ufficiali alcune classificazioni armonizzate, come quella del biossido di titanio
È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2020/217 che costituisce il 14-esimo adeguamento al progresso tecnico del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).
Il regolamento delegato apporta modifiche importanti al Reg. CLP, soprattutto in merito alla classificazione del biossido di titanio che viene, dopo molte discussioni, ufficializzata come sospetto cancerogeno per via inalatoria (Carc. 2 H351 - inalazione).
È stato infatti modificato l’Allegato VI, Parte 3 del Reg. CLP inserendo la riga INDEX: 022-006-002 relativa al biossido di titanio in polvere, oltre alle altre modifiche già anticipate in un nostro precedente approfondimento (che potete leggere cliccando qui) come l’inserimento di nuove frasi EUH relative alla miscele liquide o solide contenenti la sostanza (EUH211 e EUH212), oppure l’inserimento di nuove note alla classificazione relative ad esempio a forme fibrose della sostanza (note V, W e 10). Ricordiamo che la classificazione del biossido di titanio in polvere è fortemente correlata alla dimensione media delle particelle.
Oltre alle novità riguardanti il biossido di titanio, l’allegato VI è stato modificato inserendo nuove classificazioni armonizzate o modificandone di già esistenti. Le modifiche possono riguardare la classificazione di pericolo o l’aggiunta di valori di STA (stima della tossicità acuta) specifiche.
Fra le modifiche all’Allegato VI del Reg. CLP citiamo ad esempio (in grassetto le novità):
Sostanza | EC-CAS-INDEX | Nuova classificazione | LCS, Fattori M, STA | |
---|---|---|---|---|
Cobalto | 231-158-0 7440-48-4 027-001-00-9 |
Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4 |
H350 H341 H360F H334 H317 H413 |
|
Ossido di etilene, ossirano | 200-849-9 75-21-8 603-023-00-X |
Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1B Muta. 1B Repr. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 3 STOT SE 3 STOT RE 1 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 |
H220 H350 H340 H360Fd H331 B301 H335 H336 H372 (sist. nerv.) H314 H318 |
inalazione: STE = 700ppm (gas) via orale: STA = 100 mg/kg di p.c. |
metaldeide (IS); 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraossacicloottano |
203-600-2 108-62-3 605-005-00-7 |
Flam. Sol. 2 Repr. 2 Acute Tox. 3 Aquatic Chronic 3 |
H228 H361f H301 H412 |
via orale: STA = 283 mg/kg di p.c. |
dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene |
205-878-0 189-64-0 601-091-00-5 |
Carc. 1B Muta. 2 |
H350 H341 |
- |
Si ricorda che per il Cobalto il RAC (Risk Assessment Committee di ECHA) aveva proposto anche un limite di concentrazione specifico pari a 0,01% per la classificazione come Carc. 1B H350; tuttavia la decisione su questo punto è posticipata, quindi per ora deve essere fatto riferimento al limite generico di classificazione (0,1% per la classificazione come Carc. 1B H350).
Il 14-esimo ATP del Reg. CLP entrerà pienamente in vigore il 01/10/2021, ma ovviamente viene data la possibilità alle aziende di applicarlo già da ora su base volontaria. Solo una rettifica dell’Allegato VI, Parte 3 del Reg. CLP relativa alla sostanza “pece, catrame di carbone, alta temperatura” (INDEX: 648-055-00-5) sarà applicabile già dal 01/12/2019.
Si specifica che nelle varie traduzioni del testo legislativo della decisione sono riportate differenti date di entrata in vigore, ad esempio nel testo italiano e spagnolo è indicata come data il 01/10/2021, mentre nel testo tedesco e inglese il 09/09/2021. Probabilmente dovremo aspettarci una rettifica nel prossimo futuro per allineare in tutti gli stati le scadenze di applicabilità.
Fonte: Eur-Lex
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