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Sicurezza prodotto

Bozza di aggiornamento del Reg. CLP

Classi di pericolo per distruttori endocrini, PBT/vPvB, PMT/vPvM

È di recente pubblicazione la bozza del probabile 21esimo ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) del Reg. CLP, recante modifica degli Allegati I, III e VI del Reg. 1272/2008 CLP introducendo gli annunciati e tanto attesi criteri di classificazione per:

  • interferenti endocrini con effetti sulla salute umana;
  • interferenti endocrini con effetti sull’ambiente;
  • PBT/vPvB;
  • PMT/vPvM (Persistent, Mobile and Toxic (PMT) or Very Persistent, Very Mobile (vPvM)vProperties).

Le modifiche principali riguardano naturalmente l’Allegato I, relativo alle disposizioni sulla classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele pericolose, nel quale verranno introdotte le definizioni di “distruttore endocrino” e “PBT/vPvB” e “PMT/vPvM” e i criteri di classificazione per sostanze e miscele come siamo soliti incontrare per le classi di pericolo già in suddetto allegato.

Nello specifico, i limiti di concentrazione generici proposti per la classificazione delle miscele sono stabiliti al:

  • Pari o superiore a 0,1% w/w per la categoria 1 dei distruttori endocrini per l’uomo e per l’ambiente;
  • Pari o superiore a 1% w/w per la categoria 2 dei distruttori endocrini per l’uomo e per l’ambiente;
  • Pari o superiore a 0,1% w/w per la categoria PMT/vPvM;
  • Pari o superiore a 0,1% w/w per la categoria PBT/vPvB.

Tutte le miscele contenenti almeno una sostanza identificata per uno dei “nuovi” pericoli saranno classificate nelle rispettive classi di pericolo.

Gli Allegati III e VI sono modificati esclusivamente con l’introduzione delle nuove frasi EUH (non ancora recepite dal GHS): EUH380 e EUH381 (per i DE per la salute umana), EUH430 e EUH431 (per i DE per l’ambiente), EUH440 (PBT), EUH41 (vPvB), EUH450 (PMT), EUH451 (vPvM) e relative traduzioni.

Si tratta, ad oggi, di bozze che non saranno effettive fino ad emanazione ufficiale del testo di legge. L’adozione di tali testi è prevista entro fine 2022.

Come ogni ATP del Reg. CLP raccomandiamo caldamente alle aziende di valutare in anticipo le possibili ripercussioni che tali cambiamenti possono apportare alla propria gestione dei prodotti chimici, per farsi trovare pronte al momento dell’entrata in vigore dei provvedimenti.
 

Fonte: Commissione europea (1 e 2)

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