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Sicurezza prodotto

Brexit: scenari regolatori in caso di no deal

L’uscita dall’Unione Europea da parte del Regno Unito senza accordo (no deal) porterebbe a ripercussioni regolatorie riguardanti i Regolamenti CLP, BPR e PIC.

L’uscita dall’Unione Europea da parte del Regno Unito senza un accordo tra le parti (no deal brexit) porterebbe a ripercussioni regolatorie e cambiamenti impattanti per le aziende che immettono sul mercato prodotti chimici e che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), del Regolamento (EU) 528/2012 (BPR) e del Regolamento (EU) 649/2012 (PIC).

Per tutti e tre i regolamenti, in caso di no deal, il Regno Unito dovrà pubblicare delle norme ad hoc che si applicheranno sul suolo inglese.

Illustriamo di seguito gli scenari previsti distinti per regolamento.

 

Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

In caso di no deal il Regno Unito dovrà pubblicare un Regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggi a sé stante rispetto a quello europeo.

Si suppone che l’UK CLP sarà molto simile al CLP europeo in quanto il Regno Unito recepirà il GHS allo stesso modo in cui è stato recepito dall’UE.

Di conseguenza, ad esempio, gli obblighi per utilizzatori a valle, importatori e fabbricanti riguardanti classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele classificate pericolose rimarranno molto probabilmente invariati.

Lo stesso discorso vale per le regole applicabili all’etichettatura e ai requisiti degli imballaggi destinati al consumatore finale (chiusure di sicurezza per bambini e avvertenze riconoscibili al tatto).

L’autorità competente in ambito CLP sarà HSE (Health and Safety Executive) che prenderà il posto di ECHA come autorità alla quale notificare l’immissione sul mercato di sostanze pericolose come previsto dall’art 40 del Reg. CLP.

Le maggiori implicazioni per aziende UK in caso di no deal sono le seguenti:

  • Le aziende UK che immettono sul mercato UK chemicals provenienti dall’UE saranno inquadrate come importatrici e avranno gli stessi obblighi degli importatori UK che attualmente importano chemicals da paesi extra-UE;
  • Il Regno Unito avrà la possibilità e la libertà di prendere decisioni autonome rispetto la classificazione di talune sostanze. A tal proposito HSE avrà il ruolo di autorità competente e pertanto potrà rivedere e includere nuove sostanze e classificazioni rispetto a quelle già presenti all’interno dell’Allegato VI del Regolamento CLP.
  • Saranno disponibili per le aziende UK dei portali e database di informazioni ad hoc;

 

Regolamento (EU) 528/2012 (BPR)

Per quanto riguarda il Regolamento biocidi il Regno Unito elaborerà una norma sulla base di quella attualmente esiste in UE: UK BPR.

Come per lo UK CLP, HSE sarà l’autorità competente che riceverà le domande di autorizzazione relative alle sostanze attive biocide, coordinerà il processo di valutazione e approvazione delle sostanze attive e metterà a disposizione uno specifico tool per trasmettere i dossier.

Le autorizzazioni UK rilasciate saranno specifiche per il Regno Unito e non estendibili ad altri paesi.

Le autorizzazioni per prodotti biocidi rilasciate prima della data di uscita dall’ EU rimarranno valide in UK fino alla data di scadenza.

Ciò vale anche per le sostanze approvate che rimarranno tali fino alla data di validità dell’approvazione.

In caso di domande di autorizzazione che sono in carico a stati UE alla data di uscita, invece, (ad esempio un mutuo riconoscimento o un’autorizzazione unionale in fase di valutazione) l’azienda UK dovrà richiedere un’autorizzazione UK a HSE perché la precedente richiesta non avrà nessun valore.

L’UK BPR prevederà una lista di fornitori come quella esistente in EU ai sensi dell’art.95.

Le aziende UK incluse nella lista UE alla data di uscita dell’Unione saranno trasferite nella lista UK se forniranno informazioni aggiuntive a HSE come ad esempio le sostanze attive e lettere di accesso per le domande di autorizzazione.

E’ previsto un periodo di 2 anni di transizione per consentire alle aziende di adeguarsi in merito a questo come, allo stesso modo è previsto un periodo transitorio per i titolari delle autorizzazioni che devono essere stabiliti in UK e non in UE.

 

Regolamento (EU) 649/2012 (PIC)

Anche per questo Regolamento, come per i Regolamenti CLP e BPR, in caso di no deal il Regno Unito dovrà pubblicare una legge ad hoc.

Si suppone che essa sarà elaborata sulla base del Regolamento attualmente in vigore in UE.

Gli esportatori inglesi notificherebbero i chemicals listati attraverso l’HSE (Health and Safety Executive), Autorità designata per ricevere le notifiche PIC e, chiaramente, importatori ed esportatori UK dovranno rispettare i requisiti dell’UK PIC.

Tra le implicazioni più importanti illustriamo le seguenti:

  • Le aziende UK dovranno notificare attraverso un nuovo sistema implementato dal Regno Unito almeno 35 giorni prima dell’esportazione di chemicals listati nel Regolamento;
  • Verranno probabilmente riconosciute le notifiche di esportazione effettuate da aziende UK prima della data di uscita mentre per le sostanze esportate successivamente tale data sarà necessario adeguarsi al nuovo sistema.
  • Le aziende UK che esportano in EU dovrebbero attendere il consenso da parte della nazione di importazione prima di procedere.

In generale per le aziende UE che acquistano o immettono sul mercato prodotti chimici in UK si applicherebbero, in caso di no deal, tutti gli obblighi che sono a loro carico attualmente se esportano o importano da paesi extra-UE (registrazione REACH, notifiche, autorizzazioni per prodotti biocidi e notifiche di importazione).

Sarà pertanto molto importante monitorare le vicende politiche alla base della Brexit per poter adempiere agli obblighi richiesti sia dall’UE sia dalla Gran Bretagna in caso di uscita senza accordo.

 

Fonti:

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