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Sicurezza prodotto

Il XII ATP apporta corpose modifiche al regolamento CLP

Con il XII ATP l’Europa avvicina il CLP alle ultime due edizioni del GHS

La Commissione Europea ha emanato il regolamento (UE) 2019/521 (XII ATP), recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Le modifiche apportate da questo ATP sono decisamente significative e per molte aziende potrebbero comportare delle importanti conseguenze nella classificazione ed etichettatura dei prodotti. Di seguito riportiamo una sintesi delle modifiche più significative:

ALLEGATO I:

È stata modificata la tabella contenenti i valori soglia per alcune classi di pericolo. Inoltre, viene rivisto il paragrafo che definisce il criterio di classificazione degli aerosol, secondo cui per le classi di pericolo Tossicità acuta, Corrosione/irritazione della pelle, Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, STOT SE e STOT RE un aerosol è attualmente classificato allo stesso modo della miscela senza propellente, a meno che il propellente stesso non alteri le proprietà pericolose della miscela e sia scientificamente dimostrato che la pericolosità della sostanza, sotto forma di aerosol, non risulta aumentata. Il XII ATP elimina quest’ultima condizione, relativa all’aumentata pericolosità della miscela.

Le altre principali modifiche a questo allegato sono relative alle classi di pericolo di tipo fisico, tra cui:

  • Modifica di alcuni principi di classificazione degli esplosivi.
  • Precisazioni su alcune sostanze e miscele esplosive che vengono umidificate con acqua o alcoli, diluite con altre sostanze oppure disciolte o sospese in acqua o altre sostanze liquide per ridurne o neutralizzarne le proprietà esplosive. Questi tipi di sostanze e miscele vengono così meglio definite dal regolamento come esplosivi desensibilizzanti. Gli esplosivi desensibilizzanti, definiti come «sostanze o miscele esplosive solide o liquide che sono flemmatizzate per neutralizzarne le proprietà esplosive in modo che non esplodano in massa e non brucino troppo rapidamente e pertanto possono essere escluse dalla classe di pericolo “esplosivi”», costituiscono una classe di pericolo introdotta ex novo nel regolamento CLP.
  • Declassificazione di un prodotto come esplosivo se è una sostanza organica o miscela omogenea di sostanze organiche contenenti uno o più gruppi chimici associati a proprietà esplosive con energia di decomposizione esotermica inferiore a 500 J/g, oppure temperatura iniziale di decomposizione esotermica pari o superiore a 500 °C, (tali criteri sono chiariti in una nuova tabella).
  • Introduzione all’interno della classe di pericolo dei gas infiammabili della definizione di gas piroforico (un gas infiammabile che può accendersi spontaneamente in presenza d'aria a una temperatura pari o inferiore a 54 °C). Per i gas infiammabili è anche prevista una vera rivoluzione nella classificazione ed etichettatura, con l’introduzione delle categorie 1A, 1B e 2.
ALLEGATO II:

Le modifiche a questo allegato prevedono l’eliminazione della frase EUH001 — «Esplosivo allo stato secco» è stata eliminata e l’introduzione della frase EUH210 — «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta» per miscele non destinate alla vendita al pubblico contenenti più di un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico, indipendentemente dal valore di tale limite.

ALLEGATO III:

Nell’Allegato III vengono aggiunte le indizioni di pericolo seguenti, applicabili agli esplosivi desensibilizzanti:

  • H206: Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.
  • H207: Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.
  • H208: Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

Viene inoltre aggiunta l’indicazione di pericolo H232, per i gas piroforici:

  • H232: Spontaneamente infiammabile all'aria.
ALLEGATO IV:

Nell’Allegato IV vengono inserite alcune raccomandazioni per l’applicazione pratica dei consigli di prudenza, ad esempio la possibilità di accorpare o combinare diversi consigli di prudenza anche utilizzando combinazioni non presenti nelle tabelle dell’allegato stesso. Inoltre, viene specificato che i consigli di prudenza possono essere riportati in etichetta con delle «leggere differenze» rispetto alla forma in cui sono riportati in allegato IV, ad esempio con l’utilizzo di varianti ortografiche, sinonimi o altri termini equivalenti appropriati alla regione in cui il prodotto è fornito e usato. I consigli di prudenza P103, P201, P202, P210, P222, P230, P233, P280, P301, P302, P332, P370, P375, P377, P380, P381, P401, P403, P501 subiranno delle modifiche di forma, così come le combinazioni P301+P312, P370+P380+P375, P371+P380+P375. Vengono invece inseriti i seguenti nuovi consigli di prudenza:

  • P212: Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.
  • P503: Chiedere informazioni al fabbricante/ fornitore… su smaltimento/recupero/riciclaggio.
ALLEGATI V e VI:

Le modifiche a questi allegati sono di carattere puramente formale, introdotte per coerenza con le modifiche apportate agli allegati precedenti, con specifico riferimento all’introduzione delle nuove classi di pericolo fisico. Non sono invece state introdotte nuove voci di classificazione armonizzata.

Il XII ATP sarà applicabile dal 17 ottobre 2020, ma invitiamo fin d’ora le aziende a prenderne visione e ad approfondire le diverse modifiche apportate al CLP, per potersi adeguare per tempo alle nuove disposizioni ed evitare di arrivare impreparati alla data di applicabilità.

Fonte: Eur-Lex

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