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Sicurezza prodotto

Promulgazione del Regolamento Delegato (UE) 2020/1182: XV ATP del Reg. CLP

La Commissione Europea ha adottato il testo del XV ATP recante modifiche all’Allegato VI, Parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alle classificazioni ed etichettature armonizzate

Si è ufficialmente concluso l’”objection period” per il Regolamento Delegato (UE) 2020/1182, senza alcuna segnalazione da parte del Parlamento e del Consiglio Europei, pertanto, l’atto delegato è diventato ufficiale ed è quindi stato promulgato il XV ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico e Scientifico) del Reg. CLP.

Come anticipato nella nostra news dello scorso maggio, il Regolamento in questione va ad integrare ed in parte a modificare la “Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate” riportata in Allegato VI, Parte 3 del Reg. CLP. Tra le novità più rilevanti segnaliamo:

  • l’inserimento di una nuova classificazione per le soluzioni di acido nitrico in concentrazioni superiori e inferiori al 70%;
  • la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B H350;
  • l’inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2 H411;
  • l’inserimento di una nuova classificazione dell’acido lattico come Skin Corr. 1C H314 e Eye Dam. 1 H318;
  • l’inserimento di una nuova classificazione del MBIT (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one);
  • l’appesantimento della classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1 H410);
  • l’appesantimento della classificazione del butanone ssima come Carc. 1B H350 e con l’aggiunta delle classificazioni come STOT SE 3 H336, STOT SE 1 H370 (per le vie respiratorie superiori), STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315 e Eye Dam. 1 H318;
  • l’aggiunta della classificazione ambientale per il piombo metallico in polvere: Aquatic Acute 1 H400 M= 1, Aquatic Chronic 1 H410 M=10.

Rimangono, invece, in fase di discussione due modifiche, inizialmente inserite nella bozza dell’atto delegato:

  • l’aggiunta della classificazione ambientale anche per il piombo metallico in forma massiva,
  • l’appesantimento della classificazione del 2-butossietanolo per la tossicità acuta per via orale;

Il comitato per la valutazione dei rischi, infatti, ha deciso di non modificare tali classificazioni fino a quando non avrà valutato ed emesso un parere alla luce delle nuove informazioni disponibili.

Ricordiamo, infine, che il Regolamento si applicherà a decorrere dal 1° marzo 2022, ma, ai sensi dell’art. 2, è possibile classificare, etichettare ed imballare sostanze e miscele secondo le novità introdotte dal XV ATP anche prima della suddetta data su base volontaria.

Fonte: Eur-Lex

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