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Sicurezza prodotto

Proposta di classificazione armonizzata dell’acetone ossima e del piperonale

L’Austria e l’Irlanda propongono l’armonizzazione della classificazione dell’acetone ossima e del piperonale: tra le classi di pericolo compare anche il sospetto cancerogeno

L’Irlanda, in data 06/01/2022, ha proposto l’armonizzazione della classificazione della sostanza Piperonale (CAS 120-57-0, EC 204-409-7) come sensibilizzante per la pelle e tossico per la riproduzione. Questa sostanza trova largo impiego in profumeria, in sintesi organica e come componente di repellenti per zanzare.

L’Austria, invece, ha proposto l’armonizzazione della classificazione della sostanza Acetone ossima (CAS 127-06-0, EC 204-820-1), utilizzata come agente antiagglomerante per la preparazione di rivestimenti e inchiostri da stampa. Viene anche utilizzato a livello industriale come intermedio per la fabbricazione di altre sostanze, tra cui i silani ossimici, ma si può prevedere anche un'esposizione del consumatore attraverso l'uso di vernici, inchiostri da stampa e sigillanti al silicone.

Se per l’armonizzazione del piperonale non è ancora stata pubblicata l’opinione del RAC, il caso dell’acetone ossima è stato preso in mano. La classificazione dell’acetone ossima come cancerogeno si basa sui dati relativi alla sostanza e sugli studi di read-across del butanone ossima, sostanza nota per le sue proprietà di cangerogenesi.

Oltre a Carc. 1B H350, l’Austria propone una classificazione armonizzata anche per altre classi di pericolo, in particolare

  • Acute Tox. 4, H312;
  • Eye Dam. 1, H318;
  • Skin Sens. 1B, H317;
  • STOT SE 3, H336;
  • STOT RE 2, H373

e un ATE dermico di 1100 mg/kg bw.

Il RAC è dell’opinione che l’acetone ossima e il butanone ossima abbiano strutture molto simili e dopo una valutazione degli studi effettuati su quest’ultimo, suggerisce l’armonizzazione così come proposta dall’Austria.

Se le classificazioni del piperonale e dell’acetone ossima diventeranno armonizzate, sarà necessario valutare l’impatto del pericolo a livello di gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro, nonché l’attuazione di alcune restrizioni dell’Allegato XVII del Reg. REACH e la possibilità che in futuro queste sostanze possano entrare a far parte della lista delle sostanze candidate all’autorizzazione!

Consigliamo quindi di seguire i futuri aggiornamenti in merito.


Fonte: ECHA (1, 2, 3 e 4)

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