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Sicurezza prodotto

Pubblicata la versione 2.0 della linea guida sulle notifiche per le miscele pericolose ai sensi dell’Art.45 del CLP

A luglio 2019 l’ECHA ha reso nota la linea guida sull’Allegato VIII del Regolamento CLP

Il documento pubblicato dall’Agenzia Europea della Chimica (ECHA) si apre con una Nota al lettore in cui si specifica che non tutti gli stati membri sono d’accordo sull’interpretazione del ruolo del notificante ai sensi dell’Articolo 45 del CLP.

In particolare il Belgio, la Germania, la Grecia e la Francia dissentono con questa linea guida in quanto in essa i rebranders e i relabellers sono definiti distributori e non utilizzatori a valle, come già definiti in altri documenti ECHA.

La Svezia invece non considera l’articolo 4.10 del Regolamento CLP un articolo che prevede degli oneri da parte dei distributori.

La Danimarca e il Portogallo infine hanno optato per l’astensione.

L’oggetto del dibattito è il ruolo del distributore e i suoi obblighi rispetto alle notifiche ai sensi dell’Allegato VIII del Regolamento CLP. La posizione di maggioranza, espressa anche nel documento, è che il distributore, come tutti gli altri attori della catena di approvvigionamento, ha l’obbligo, secondo l’articolo 4(10) del Regolamento CLP, di rispettare il Regolamento prima dell’immissione sul mercato delle miscele:

“Le sostanze e le miscele sono immesse sul mercato solo se rispettano il presente regolamento.”

Sostanzialmente ciò significa che il distributore deve verificare che le miscele siano state notificate nei paesi in cui sono immesse sul mercato.

Nel caso in cui avvenga, da parte del distributore, una commercializzazione di miscele in stati membri non inclusi nella notifica iniziale del formulatore, il distributore dovrà provvedere a notificare esso stesso in questi paesi. Infatti, nonostante non sia per definizione un importatore o un utilizzatore a valle, per garantire che i Centri antiveleni abbiamo tutte le informazioni per gestire episodi di emergenza è riconosciuto a lui l'obbligo di notifica.

I paesi sopra riportati considerano tale posizione non corretta. Per questo motivo ECHA invita nella nota al lettore di contattare gli helpdesk di ciascuno stato membro per chiedere informazioni su come interpretare il ruolo dei distributori re-labellers e re-branders e su come procedere in caso di notifica.

Fonte: ECHA

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