add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter
Sicurezza prodotto

Resa nota la Bozza delle modifiche all’Allegato VIII del Regolamento CLP

La Commissione Europea ha pubblicato la bozza del Regolamento relativo alle notifiche UFI

La Commissione Europea ha reso nota la bozza delle modifiche al Regolamento (UE) 830542/20175 (Allegato VIII del Regolamento CLP) relativo all’armonizzazione delle informazioni richieste in merito alle notifiche delle miscele pericolose ai sensi dell’Art. 45 del Regolamento CLP.

Le modifiche presenti nella bozza scaturiscono dal confronto tra Commissione e stakeholders che, dall’uscita del regolamento, hanno evidenziato molte perplessità e ostacoli operativi per adempiere agli obblighi richiesti.

La bozza prevede, tre le modifiche al Regolamento, il posticipo della prima scadenza relativa alle miscele destinate al consumatore.

La data dal 1° gennaio 2020 è stata infatti posticipata al 1° gennaio 2021 facendola dunque coincidere con la scadenza applicata alle miscele destinate all’uso professionale.

Tra le altre modifiche segnaliamo che le fragranze non saranno più soggette a deroghe come i coloranti e profumi; saranno pertanto considerate come ingredienti al pari di altri.

Riassumiamo di seguito i punti salienti che verranno modificati:

  • Sarà possibile effettuare una notifica di gruppo nel caso in cui le miscele siano accomunate dalla medesima classificazione; non sarà più necessario che tali miscele abbiano in comune la categoria di prodotto.
  • Le miscele notificate in gruppo potranno differire nella composizione solamente per quanto riguarda la concentrazione dei profumi; sono state eliminate in tal senso le fragranze che, se sostituite, portano a un cambiamento della composizione chimica come qualsiasi altro ingrediente.
  • Conseguentemente al punto precedente sarà necessario generare un nuovo UFI in caso di variazioni di fragranze, al contrario di quello che prevedeva il Regolamento nella prima pubblicazione. I; in caso invece di variazione / sostituzione di profumi rimane invariata la deroga.
  • Sarà facoltà del notificante scegliere se collocare l’UFI all’interno dell’etichetta o nell’imballaggio in prossimità dell’etichetta. Rimane invariata la prescrizione che l’UFI dovrà essere leggibile.
  • È stato precisato all’interno del Regolamento che il codice UFI deve essere preceduto dall’acronimo UFI.
  • Tra le informazioni dei contatti devono essere inclusi, oltre i dati del notificante, anche eventuali contatti a cui è possibile richiedere informazioni rilevanti alla gestione delle emergenze sanitarie.
  • L’identificatore generico di prodotto farà riferimento ai coloranti e profumi e non più alle fragranze.
  • Sarà necessario fornire i dati del pH anche per le miscele solide e precisare la concentrazione della diluizione.

Le modifiche presenti nella bozza del Regolamento saranno ufficializzate con la pubblicazione del Regolamento modificato.

E’ opportuno pertanto attendere la pubblicazione degli atti nella Gazzetta Europea per considerarle valide ai fini delle attività richieste alle aziende.

 

Fonte: Commssione Europea

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top