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La valutazione del rischio chimico per gli agenti non pericolosi: come, dove, quando e perché

La valutazione del rischio chimico per gli agenti non pericolosi: come, dove, quando e perché

Continuiamo con l'ottavo capitolo della nostra rubrica dedicata al rischio chimico

Ritorna, puntuale come un orologio svizzero, la nostra linea editoriale dedicata alla valutazione del rischio chimico in azienda (che, ricordiamo, potrete trovare tutti gli articoli pubblicati sinora nella sezione Domande Frequenti del nostro sito sotto la rubrica dal titolo chimica come opportunità).

 

In questa ottava puntata spiegheremo l'importanza delle informazioni che escono dall'ambito di applicazione dei Regolamenti REACH & CLP: infatti, il nostro tessuto industriale è pervaso dall’uso di agenti chimici anche in industrie non chimiche, basti pensare a vernici, adesivi, oli idraulici, fluidi lubro-refrigeranti, sigillanti, eccetera. Partendo dal nostro dogma secondo il quale è parte integrante del lavoro di ogni azienda ricevere informazioni sulle sostanze e miscele acquistate dai propri fornitori e implementare tali dati per la corretta valutazione e gestione del rischio chimico, come dobbiamo comportarci con quelle tipologie di non pericolosi? Perchè anche questi possono - in determinate condizioni - generare situazioni di rischio.

Infatti la non sussistenza dell’obbligo formale di redigere un documento secondo quanto previsto dell’allegato II del Regolamento REACH non significa che per il prodotto chimico non vi siano delle informazioni rilevanti da trasmettere lungo la catena di approvvigionamento: il fine di tali documenti è garantire la gestione del rischio associata agli agenti chimici come previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

In questo nostro ottavo articolo andremo a raccontare tre casi pratici che talvolta, se si considerano il campo di applicazione e i criteri di classificazione del Regolamento CLP, portano a sottovalutare alcune informazioni molto importanti in termini di gestione dei rischi.

Ricordo ovviamente che, come potrete notare nelle varie letture dei precedenti articoli (che potrete leggere cliccando qui), tutta questa rubrica viene condotta con uno stile particolare e a tratti critico e pignolo, frutto del pensiero di un consulente esperto che ha l'obiettivo di far capire quanto sia fondamentale redigere correttamente il rischio chimico in azienda senza tralasciare nulla. Insomma, quello che noi definiamo in Normachem come "Tommaso pensiero" (che, apunto, è il nostro valutatore pignolo e critico).

Per leggere l'articolo basta cliccare sul pulsante verde qui sotto, per vedere tutti gli altri episodi che vi siete persi (o che volete nuovamente leggere) basterà cliccare sul pulsante bianco!

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