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Sicurezza prodotto

Aggiornati l’allegato V e VI del Regolamento (UE) 1223/2009

Prescrizioni aggiuntive per i prodotti cosmetici

È stato recentemente pubblicato il Regolamento (UE) 2022/1181, che modifica la premessa dell’allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009.

La premessa al punto 2 dell’allegato citato, viene sostituita con:

Tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano nel presente allegato e che rilasciano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull’etichetta la dicitura: «Rilascia formaldeide», qualora la concentrazione totale di formaldeide rilasciata nel prodotto finito superi lo 0,001 % (10 ppm), indipendentemente dal fatto che il prodotto finito contenga una o più sostanze che rilasciano formaldeide. Tuttavia tutti i prodotti finiti contenenti le sostanze di cui al primo comma che sono conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 come applicabile il 30 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2024 e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2026.

L’assunto di base parte dal presupposto che l’articolo 15 del Regolamento 1223/2009 vieta espressamente l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell’allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

La sostanza Formaldeide (CAS 50-00-0), nello specifico, è stata classificata come cancerogena (categoria 1B) e sensibilizzante della pelle (categoria 1), pertanto, l’utilizzo della formaldeide in quanto tale è vietato nei prodotti cosmetici. Tuttavia, nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 figura un elenco di sostanze il cui utilizzo come conservanti è autorizzato nei prodotti cosmetici ed alcuni di questi conservanti rilasciano gradualmente formaldeide. E’ importante, per questo motivo, informare i consumatori sensibilizzati alla formaldeide circa la presenza di tale sostanza che può provocare una reazione allergica.

Alla premessa già in essere viene aggiunta una proroga di prima immissione sul mercato (produzione ed importazione) di prodotti conformi concessa fino al 31 luglio 2024 e messa a disposizione sul mercato concessa fino al 31 luglio 2026.

Viene pubblicato inoltre il Regolamento (UE) 2022/1176, che modifica l’allegato VI per quanto riguarda l’uso di determinati filtri UV nei prodott icosmetici. Nello specifico, diventano più stringenti le concentrazioni massime nei preparati pronti per l’uso per le sostanze Benzophenone-3 (CAS 131-57-7) e Octocrylene (CAS 6197-30-4).
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1 e 2)

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