Emergenza COVID-19: ECHA pubblica una serie di Q&A utili alle aziende interessate a immettere sul mercato prodotti disinfettanti durante l’emergenza.
Brillante iniziativa da parte di ECHA per supportare le aziende in questo periodo storico
ECHA ha pubblicato sulla pagina dedicata al COVID-19 una serie di domande e risposte per le aziende interessate a immettere sul mercato disinfettanti utili durante la pandemia.
L’Agenzia aiuta innanzitutto le aziende ad inquadrare il proprio caso, in base alla sostanza utilizzata nel prodotto, specificando poi i requisiti di ciascuno.
Tra le informazioni più utili:
- l’inquadramento degli obblighi di aziende importatrici da extra-UE: gli obblighi relativi al BPR ricadono interamente sull’azienda europea importatrice.
- chiarimenti sui prodotti a base di etanolo e di s.a. under review: questi sono soggetti alla legislazione nazionale di ciascun Paese, che deve quindi comunicare (o deve essere contattato tramite l’helpdesk per capire) le eventuali deroghe a livello nazionale. Nel caso dell’Italia, l’ISS ha pubblicato una linea guida per la presentazione dei dossier di prodotti disinfettanti per mani e superfici, valida per i prodotti sotto regime nazionale (PMC).
- Chiarimenti su prodotti a base di sostanze attive già approvate: in questo caso è possibile una autorizzazione in deroga, ai sensi dell’articolo 55. Le modalità di queste procedure sono nazionali e perciò, anche in questo caso, ogni Paese deve comunicare (o deve essere contattato tramite l’helpdesk per capire) le eventuali deroghe a livello nazionale e le procedure da utilizzare per usufruirne. Al momento non sono disponibili comunicazioni specifiche dall’Italia. Inoltre, non è possibile ottenere un’autorizzazione in deroga a livello unionale.
- Informazioni su deroghe speciali, specifiche per alcune sostanze. Al momento ECHA ha proposto (e l’Italia ha accolto) una deroga per le sostanze 1-propanolo e 2-propanolo. Queste infatti possono essere acquistate da un qualsiasi fornitore (anche non presente nella lista articolo 95), purché rispettino le specifiche tecniche indicate dall’Agenzia.
- Chiarimenti sulla necessità di registrare ai sensi del regolamento REACH tutte le sostanze non attive (i co-formulanti, ma anche gli attivi considerati “new” active substances e non ancora approvati) dei prodotti, qualora direttamente prodotte o importate da extra UE in quantitativi maggiori di 1 tonnellata/anno. Questo punto va considerato con attenzione soprattutto dalle aziende importatrici di formulati
Per seguire tutte le novità a livello europeo e nazionale sulle misure speciali adottate nell’ambito dei prodotti biocidi durante la pandemia, segui la nostra pagina dedicata a COVID-19.
Fonte: ECHA
Le news più lette
-
Pubblicati due regolamenti che modificano l’Allegato XVII del Reg. REACH
-
Proposta di modifica dell'Allegato XIV del Reg. REACH
-
Aggiornamenti sulla ricezione delle notifiche tramite portale EUPCN da parte dei vari Stati Membri
-
Rilasciate autorizzazioni all’uso per il Triossido di cromo
-
La Gran Bretagna verso un regolamento indipendente in ambito RoHS
-
Pubblicato il Regolamento (UE) 2020/2160 che modifica l’allegato XIV del Regolamento REACH
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem