Novità in materia di verifica dei Limiti Massimi di Residuo (LMR) di prodotti fitosanitari
Adeguamento delle autorizzazioni nazionali alle modifiche degli LMR e della definizione di residuo per alcune sostanze attive e armonizzazione dei criteri di campionamento e analisi dei prodotti alimentari
Il 22 e 23 febbraio 2021 sono stati votati dal Comitato Permanente Residui Pesticidi i seguenti progetti di Regolamento, che apportano alcune modifiche agli allegati II, III, IV e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR) di alcune sostanze attive:
- SANTE/12766/2020 Rev.1
- SANTE/11195/2018 Rev.4
- SANTE/11220/2019 Rev.5
- SANTE/10706/2020 Rev.3
È attualmente in atto la trasposizione di tali documenti nei rispettivi regolamenti che verranno pubblicati in tempi brevi in Gazzetta ufficiale della Unione Europea ed entreranno in vigore il 20esimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Le modifiche da essi introdotte saranno applicabili 6 mesi dopo la data di entrata in vigore degli stessi.
In particolare, è prevista una riduzione dei valori del LMR o una modifica della definizione di residuo per le seguenti sostanze:
dazomet ed hexythiazox; clethodim; sethoxydim; clethodim, dazomet, hexythiazox e metam (Documento SANTE/11220/2019 Rev.5) e ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin e thiencarbazone-methyl; spinetoram (Documento SANTE/10706/2020 Rev.3).
L’obbligo di adeguamento per le autorizzazioni nazionali si estende a tutti i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive sopra elencate e che sono autorizzati su impieghi per i quali sono state apportate riduzioni di valori di LMR e/o modifiche di definizioni di residuo.
Il 4 marzo 2021 il Ministero della Salute ha inviato una nota alle imprese titolari di prodotti fitosanitari e alle associazioni di categoria per comunicare le novità in ambito LMR contenute nei documenti SANTE e per precisare la documentazione e le procedure necessarie per l’adeguamento delle autorizzazioni nazionali.
Le Imprese interessate devono far pervenire alla Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, a partire dalla data di ricevimento della nota, sino al termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei Regolamenti, la richiesta di adeguamento per i propri prodotti fitosanitari utilizzando il modello di domanda FTS-PPP-17. In assenza della documentazione richiesta è prevista la revoca degli impieghi oggetto della revisione.
Si segnala inoltre che è stato pubblicato il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, che adegua e raccorda le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare. In particolare, nell’ambito dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio dei residui negli alimenti, l’allegato 2 del decreto stabilisce modalità di campionamento dei prodotti alimentari, ai fini di permettere il prelievo di campioni rappresentativi per il controllo della loro conformità ai LMR. Vengono inoltre riportate indicazioni sulla conservazione, spedizione e preparazione del campione.
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