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Sicurezza prodotto

Possibili interferenti endocrini (principi attivi) in ambito biocidi

Interferenti endocrini: novità europee per la valutazione dei biocidi

Sin dal 1999 la Comunità Europea ha iniziato a sviluppare una serie di strategie atte a identificare e valutare il rischio correlato all’utilizzo di sostanze con possibili proprietà di interferente endocrino (IE).

A dimostrazione di questo, sin dalla nascita del regolamento biocidi (Reg. UE 528/2012), sebbene non vi fossero ancora dei criteri scientifici determinati, la valutazione di un principio attivo come possibile IE è stata listata all’articolo 5 tra i criteri di esclusione per l’approvazione.

A partire da Giugno 2018, il Regolamento 2017/2100, che stabilisce i criteri per la determinazione delle proprietà IE in ambito biocida, è entrato ufficialmente in vigore.

E’ stata inoltre pubblicata una specifica linea guida1 per l’identificazione degli interferenti endocrini (oggetto di un futuro approfondimento da parte di Normachem), redatta in compartecipazione tra ECHA e EFSA.

Alla luce di questi sviluppi, risulta cruciale monitorare il quadro degli attivi biocidi in esame per la valutazione come interferenti endocrini e quindi che potrebbero non essere approvati.

Al momento 4 attivi biocidi sono stati presi in carico dall’Endocrine Disruptor Expert Group (https://echa.europa.eu/it/ed-assessment):

  • Ethylene oxide (EC 200-849-9)
  • Silver sodium zirconium hydrogenphosphate (EC422-570-3)
  • Silver zinc zeolite (EC 603-404-0)
  • 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole (EC 252-615-0)

Inoltre, durante la valutazione per l’approvazione, 10 ulteriori sostanze attive sono state identificate come possibili sospetti IE e sono state pertanto evidenziate dalla Commissione ad ECHA per un’ulteriore analisi:

  • Cyanamide (EC 206-992-3)
  • Chlorophene (EC 204-385-8)
  • Salicylic acid (EC 200-712-3)
  • 2-phenoxyethanol (EC 204-589-7)
  • Formaldehyde (EC 200-001-8)
  • MBO (EC 266-235-8)
  • HPT (EC 246-764-0)
  • Carbendazim (EC 234-232-0)
  • Active chlorine (generated from sodium chloride by electrolysis and active chlorine released from hypochlorous acid)

Va comunque considerato che alcune delle sostanze sopra citate sono state messe in evidenza anche per altre problematiche correlate alla loro classificazione e che potrebbero ugualmente portare a una non approvazione della sostanza attiva per il Regolamento biocidi (ad esempio la classificazione come cancerogeno di categoria 1). In generale, tutte le sostanze verranno riesaminate per l’approvazione tenendo in considerazione in maniera più ampia tutte le categorie di pericolo, includendo ma non limitandosi alla valutazione come IE.

Fonte:

ECHA

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