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Sicurezza prodotto

Pubblicato il regolamento 2021/383 che modifica l’allegato III del regolamento (CE). 1107/2009

Il nuovo regolamento istituisce un elenco di coformulanti inaccettabili per il loro utilizzo nei prodotti fitosanitari. Tale lista include anche diversi interferenti endocrini

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il regolamento 2021/383 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) 1107/2009 relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Ai sensi del regolamento 1107/2009, i coformulanti sono definiti come sostanze o preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti. L’articolo 27 del regolamento 1107 prevedeva già l’istituzione di un allegato (allegato III) dove fossero inclusi i coformulanti non accettabili, ai sensi dell’articolo 27. Tuttavia tale allegato era, fino ad ora, rimasto vuoto.

Il nuovo regolamento 2021/383 istituisce un elenco di sostanze non ammesse nella formulazione di prodotti fitosanitari o coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Esse sono state identificate in base ai seguenti criteri:

  • sostanze oggetto di una classificazione armonizzata come cancerogene, categoria 1A o 1B, mutagene, categoria 1A o 1B, o tossiche per la riproduzione, categoria 1A o 1B, conformemente all’allegato VI del regolamento CLP;
  • sostanze identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT») o molto persistenti e molto bioaccumulabili («vPvB») conformemente all’articolo 57, lettere d) ed e), del regolamento REACH;
  • sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà che perturbano il sistema endocrino conformemente all’articolo 57, del reg. REACH, o le sostanze identificate come interferenti endocrini a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, o le sostanze identificate come inquinanti organici persistenti a norma del regolamento (UE) 2019/1021;
  • sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell’allegato XVII del reg. REACH.


Si sottolinea che, in base all’articolo 29 (c) del regolamento 1107/2009, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se i coformulanti in esso contenuti non sono inclusi nell’allegato III. Da segnalare, tuttavia, che tali coformulanti possono essere presenti sotto forma di impurezze non intenzionali in altri coformulanti, che sono pertanto accettabili per l’uso nei prodotti fitosanitari o nei coadiuvanti, previo il rispetto di limiti massimi specificati nel regolamento.

I coformulanti in allegato III possono anche essere contenuti in coadiuvanti immessi sul mercato. Non essendo ancora state stabilite disposizioni dettagliate per l’autorizzazione dei coadiuvanti conformemente all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1107/2009, gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali per quanto riguarda i coadiuvanti conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 1107/2009 intende impedire l’immissione sul mercato o l’uso di coadiuvanti contenenti coformulanti vietati, è necessario garantire che anche i coadiuvanti che devono essere miscelati con prodotti fitosanitari non contengano tali coformulanti inaccettabili.

Gli Stati Membri riesamineranno la composizione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti attualmente autorizzati sul loro territorio al fine di valutare se revocare o modificare le autorizzazioni. Da tale decisione gli Stati Membri concedono un periodo di tolleranza per la vendita e la distribuzione di massimo tre mesi dopo la data di modifica o revoca di tali autorizzazioni e, per lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso, di ulteriori nove mesi.

 

La lista di sostanze in allegato III, oltre ad essere vincolante per i prodotti fitosanitari, costituisce un importante e utile strumento anche nella valutazione dei coformulanti nell’ambito di altre normative. Essa costituisce infatti, nell’ambito dell’autorizzazione di prodotti biocidi ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012, una nuova fonte per lo screening delle proprietà rispetto al sistema endocrino, diventato ormai parte integrante della valutazione ai fini dell’autorizzazione di prodotti e famiglie di prodotti biocidi.


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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