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Sicurezza prodotto

Sostanze attive fitosanitarie che non richiedono una revisione dei livelli massimi di residui esistenti

Sono stati identificati dall'EFSA delle sostanze attive fitosanitarie che non richiedono una revisione degli LMR a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005

Tra le sostanze attive da sottoporre a revisione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha individuato 13 principi attivi per i quali non è più necessaria una revisione dei Livelli Massimi Residui (LMR).

Tra queste sostanze sono compresi 6 principi attivi già inclusi temporaneamente nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

L'EFSA ha preparato una dichiarazione in cui spiega i motivi per i quali non è più considerata necessaria una revisione degli LMR per tali sostanze, supportata, se del caso, dall’opinione di EFSA sull'inclusione nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 396/2005.

I diversi stati membri dell'Unione Europea sono stati consultati in merito, attraverso una procedura scritta, prima dell’emissione della dichiarazione; il parere così ottenuto è stato poi tenuto in considerazione durante la stesura definitiva della dichiarazione.

Dalla dichiarazione si evince che per le seguenti sette sostanze attive, per diversi motivi, gli LMR dovrebbero coincidere con i valori di default di 0,01 mg/kg secondo l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005:

  • Beauveria brongniartii;
  • potassium permanganate;
  • (Z,Z,Z,Z)‐7,13,16,19‐docosatetraen‐1‐yl;
  • (Z)‐13‐Hexadecen‐11‐yn‐1‐yl acetate;
  • difenacoum;
  • sodium silver thiosulfate;
  • sodium hypochlorite.

Per le restanti sei sostanze attive identificate è stata stabilita l’inclusione temporanea all’interno dell’allegato IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 ma non è stato possibile stabilire un LMR. Le sostanze in questione sono:

  • fatty alcohols;
  • tall oil crude;
  • tall oil pitch;
  • potassium thiocyanate;
  • 1‐decanol;
  • S‐abscisic acid.

La decisione riguardante ciascuna delle sostanze attive di cui sopra, inclusa l'opinione dell'EFSA sull'inclusione nell'allegato IV, è ulteriormente argomentata all’interno della dichiarazione rilasciata.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’EFSA.

Fonte: EFSA

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