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Sicurezza prodotto

Pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2018/172 apportante modifiche al Regolamento PIC

A partire dal 1° aprile p.v. verranno applicate le modifiche introdotte al Regolamento PIC

Regolamento PIC: di cosa si tratta?

Il Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) attua a livello europeo la Convenzione di Rotterdam firmata l’11 settembre 1998 e al contempo ne amplia il campo di applicazione. Tale quadro normativo ha l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente, promuovendo la cooperazione internazionale nel commercio dei prodotti chimici pericolosi attraverso lo scambio di informazioni tra Paese esportatore e Paese importatore.

Direttamente interessate dal Reg. (UE) 649/2012 sono le aziende importatrici o esportatrici di sostanze, miscele o articoli da/verso Paesi al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea. Il Regolamento infatti norma l’import/export di determinati prodotti chimici, imponendo procedure specifiche da seguire e in alcuni casi anche vietandone l’esportazione.

Sostanze, miscele ed articoli che non possono essere esportati sono elencati nell’Allegato V del suddetto Regolamento. L’Allegato I del Reg. (UE) 649/2012 costituisce invece il cuore di tale normativa ed identifica un elenco di sostanze e formulati (raggruppati in tre parti distinte dell’allegato), per cui l’esportatore europeo deve assolvere a specifici obblighi. In particolare:

  • Per tutte le sostanze elencate nella Parte 1 dell’Allegato I, è necessaria la notifica di esportazione rivolta sia all’Autorità Competente Nazionale che all'ECHA prima di poter procedere all’esportazione della sostanza/miscela.
  • Le sostanze che sono riportate anche nella Parte 2 sono assoggettabili alla notifica PIC: anche per esse è richiesta la notifica di esportazione all’Autorità Competente Nazionale oltre che ad ECHA, e con ottenimento del Previo Informato Consenso da parte del Paese importatore.
  • Le sostanze che compaiono nella Parte 3 sono quelle già identificate dalla Convenzione di Rotterdam, per cui è necessario ottenere il Previo Informato Consenso, oltre all’effettuiazione della notifica di esportazione.

In caso di importazione è invece necessario effettuare una notifica ad ECHA per tutte le sostanze elencate in Allegato I, simile a quella richiesta per l’esportazione.

Finora abbiamo parlato solamente di obblighi per sostanze riportate in Allegato I, ma cosa succede per l’esportazione di miscele ed articoli? Le procedure sopra indicate sono obbligatorie anche nel caso l’import/export riguardi:

  • miscele contenenti queste sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del Regolamento CLP
  • articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’Allegato I in forma reattiva.

 

In cosa consistono le modifiche introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2018/172?

Il Regolamento delegato (UE) 2018/172 del 28 novembre 2017 aggiorna gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012, integrandoli con l’inclusione di alcune sostanze e articoli. L’aggiornamento dei due allegati è un adeguamento:

  • alla negata o non rinnovata approvazione di prodotti pesticidi e biocidi ai sensi dei Regg. (CE) 1107/2009 e (UE) 528/2012;
  • ad alcune decisioni delle Convenzioni di Stoccolma e Rotterdam;
  • all’inclusione di alcune sostanze in Allegato XIV del Regolamento REACH.

Per il dettaglio delle nuove sostanze rientranti nel campo di applicazione del Reg. PIC, rimandiamo alla consultazione del testo normativo.

Le modifiche principali riguardano:

  • l’aggiunta di 11 nuove voci alla Parte 1 dell’Allegato I, tra cui “muschio xilene”, benzil-butil-ftalato (BBP), diisobutil ftalato (DIBP), pentaossido di diarsenico e triclosan;
  • l’aggiunta di 9 nuove voci alla Parte 2 dell’Allegato I, tra cui “muschio xilene”, benzil-butil-ftalato (BBP), diisobutil ftalato (DIBP), pentaossido di diarsenico e triclosan (che divengono così sostanze assoggettabili alla notifica PIC);
  • l’inserimento della sostanza “metamidofos” nella Parte 3 dell’Allegato I (a seguito del suo inserimento nella Convenzione di Rotterdam), nonché la modifica della voce già esistente per tale sostanza nella Parte 1 dell’Allegato I e la sua rimozione dalla Parte 2;
  • l’aggiunta nell’Allegato V Parte 1 (a seguito delle modifiche della Convenzione di Stoccolma e del Reg. (CE) 850/2004 – POPs) delle seguenti sostanze:
    • esaclorobutadiene;
    • naftaleni policlorurati;
    • esabromociclododecano (HBCDD);
    • articoli contenenti concentrazioni ≥0,1% in peso di tetra-, penta-, esa-, eptabromodifeniletere se prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo.

Sanzioni

In Italia la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento PIC è regolata dal D.Lgs. n.28 del 10 febbraio 2017. Le sanzioni previste in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti dal suddetto Regolamento sono di carattere amministrativo ed arrivano ad un massimo di Euro 120.000,00 per chi esporta una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) o un articolo elencato in Allegato V.

 

Fonte: Eur Lex
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=EN

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