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Sicurezza prodotto

La revisione della “General food law” e delle procedure di valutazione del rischio nella filiera alimentare

Riassumiamo quanto cambierà con la revisione della General Food Law

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea il regolamento 1381/2019 che contiene importanti modifiche nella “General Food Law” europea (Reg. 178/2002) e in regolamenti da lei derivanti nell’ambito della sicurezza alimentare in Europa.

Il regolamento 178/2002 negli ultimi anni è stato sopposto ad un intenso programma di revisione da parte della Commissione Europea (vedere il programma REFIT). La pubblicazione del regolamento 1381/2019 compie notevoli passi in avanti dal punto di vista della trasparenza nelle procedure di valutazione del rischio nel settore alimentare. Il regolamento 178/2002, nato in seguito agli scandali degli anni ‘80 e ‘90 quali i casi di BSE scoppiati in Europea (mucca pazza) e che avevano avuto un impatto enorme sull’opinione pubblica, è di grande importanza a livello europeo perché ha rinnovato e disciplinato i processi di valutazione del rischio in ambito alimentare ed ha istituito l’Autorità per la sicurezza alimentare EFSA, che ha sede nel nostro paese, a Parma. Questa autorità ha il fondamentale ruolo di assistere in modo indipendente, dal solo punto di vista tecnico-scientifico e non decisionale, la Commissione Europea nell’emanare leggi e provvedimenti nel settore alimentare.

A seguito di recenti casi controversi come il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosate, l’opinione pubblica in Europa ha mostrato preoccupazione in merito alle procedure di autorizzazione, attualmente basate principalmente su studi dell'industria, ed in generale sulla necessità di maggiore trasparenza delle opinioni scientifiche pubblicate da EFSA e utilizzate per la valutazione dei rischi e sull’indipendenza del suo operato.

Il regolamento 1831/2019 prevede che per il raggiungimento di questi obiettivi di trasparenza sia necessario migliorare la cooperazione scientifica degli Stati membri e fra questi ultimi ed EFSA. Inoltre, la capacità dell'EFSA di conservare un elevato livello di competenza scientifica nelle diverse aree del suo lavoro deve essere garantita e per fare questo gli Stati membri devono assumere un ruolo più attivo per garantire la disponibilità di un bacino sufficientemente ampio di esperti, così da soddisfare le esigenze del sistema di valutazione nelle sue molteplici aree di intervento, che spazia ad esempio dalla regolamentazione dei mangimi, agli OGM, ai pesticidi, agli additivi alimentari.

Per quanto riguarda alcune tematiche soggette a una massiccia richiesta di informazioni (prodotti fitosanitari e organismi geneticamente modificate) il regolamento vuole assicurare che i dati e gli studi alla base della valutazione siano facilmente accessibili. ,Inoltre, un forte elemento di novità è che, in presenza di controversie e in casi critici di grande importanza per la società, sia previsto un ulteriore strumento di verifica oltre alla valutazione che obbligatoriamente ed in primis deve presentare l’azienda richiedente autorizzazioni. In altre parole, questo significa che, a sue spese, la Commissione potrebbe commissionare studi supplementari con l'obiettivo di verificare gli elementi di prova utilizzati nella valutazione del rischio.

La riforma vuole infine consentire di migliorare la comunicazione del rischio, che deve essere “trasparente, ininterrotta e inclusiva”, coinvolgendo la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA, ma anche il pubblico e tutte le altre possibili parti interessate. La comunicazione deve non solo spiegare i risultati della valutazione, ma le modalità con cui si è giunti ad essa, l’utilizzo dei dati alla base, e le misure di gestione del rischio.

Nello specifico, il regolamento 1831/2019 modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003 (alimenti e ai mangimi geneticamente modificati), (CE) n. 1831/2003 (additivi destinati all'alimentazione animale) , (CE) n. 2065/2003 (aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari), (CE) n. 1935/2004 (materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), (CE) n. 1331/2008 (autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari), (CE) n. 1107/2009 (autorizzazione di prodotti fitosanitari), (UE) 2015/2283 (nuovi alimenti) e la direttiva 2001/18/CE (emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati).

Fonte: Interna

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