add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter
Sicurezza prodotto

Nuovo Regolamento 2022/1616 relativo all’utilizzo della plastica riciclata a contatto con gli alimenti

La Commissione Europea permette l’utilizzo del riciclo chimico per la plastica a contatto con gli alimenti

Questi sono anni di grandi cambiamenti, al fine di raggiungere l’obbiettivo zero emissioni nel 2050 come indicato nel Green Deal lanciato nel 2020 in Europa. Fondamentale, a tal proposito, risulta la riduzione della produzione di plastica vergine, soprattutto negli imballaggi che rappresentano ad oggi una cospicua fonte di inquinamento. In Europa con l’introduzione nel 2021 della Plastic Tax sulla plastica vergine prodotta da ogni Stato Membro, pari a 0.80 € al chilogrammo, si è cercato d’incentivare l’utilizzo di plastica riciclata. Nel settore del food contact tale imposizione si è scontrata con una situazione legislativa non adeguata all’attuale progresso tecnologico.

Il Regolamento 282/2008, infatti, presentava numerose limitazioni, prima tra tutte l’impossibilità di utilizzare plastica proveniente da processi di riciclo chimico.

Il 15 Settembre 2022 la Commissione Europea ha finalmente emanato un nuovo Regolamento che allinea l’utilizzo di plastica riciclata all’attuale situazione normativa e di sviluppo tecnologico.

Il Regolamento 2022/1616 abroga completamente il regolamento 282/2008.

Il nuovo Regolamento introduce numerose novità, stabilendo che la plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti sarà normata come previsto dal Regolamento 10/2011, i monomeri e gli additivi dovranno pertanto rispettare i requisiti di composizione e purezza previsti da tale normativa. Il livello di contaminanti, tuttavia, non potrà essere valutato allo stesso modo in cui vengono valutati i contaminanti nel Regolamento 10/2011.

Fondamentale a tale scopo diviene il processo di decontaminazione previsto in fase di riciclo. Tale processo dovrà garantire la sicurezza della plastica in fase di riciclo, e per tale motivo dovrà essere debitamente regolamentato.  Il grado di contaminazione della plastica sarà monitorato e dovrà essere adeguato al processo di decontaminazione previsto per un dato processo di riciclo. Il Regolamento 2023/2006 verrà applicato a tale processo. Il nuovo Regolamento prevede che tra i processi di decontaminazione vengano previsti anche quelli di purificazione delle sostanze. L’articolo 7 del Regolamento stabilisce i requisiti che dovranno essere rispettati dagli impianti di decontaminazione.

Il nuovo Regolamento prevede inoltre che oltre che soddisfare i requisiti di composizione e purezza previsti dal Regolamento 10/2011, debbano essere verificati anche gli specifici standard microbiologici.

Con il nuovo regolamento si lascia spazio all’introduzione di nuove tecnologie di riciclo che devono tuttavia essere valutate, si prevede pertanto un periodo di raccolta dei dati relativi al processo che si intende accreditare volti a garantire la sicurezza del processo stesso. Durante questo periodo è prevista l’immissione sul mercato di materiali plastici provenienti da tali processi ma con un tempo limitato, terminata la raccolta dati, infatti, si provvederà alla loro valutazione. Solo se la valutazione sarà positiva il processo potrà essere inserito tra quelli autorizzati, verranno pertanto istituiti registri specifici per: riciclatori, processi e impianti di riciclo, la mancata iscrizione a tali registri implicherà l’impossibilità di immettere sul mercato la materia plastica per tale scopo.

Il riciclo di plastica con utilizzo di barriera funzionale rimane tra i processi non autorizzati, poiché risulta difficile ad oggi provare l’efficacia di tale struttura nel prevenire la contaminazione degli alimenti a lungo termine. Per questo processo, tuttavia, non è previsto un processo di monitoraggio dei dati, per poter immettere sul mercato plastica riciclata ottenuta mediante tale processo dovranno essere presentati dei dati sulla validità dell’effetto barriera.

La sicurezza del materiale deve essere garantita con una certa ripetibilità, si richiede infatti di istituire un processo di assicurazione della qualità al fine di rendere quanto più omogeneo ogni lotto di produzione. La plastica riciclata dovrà essere accompagnata da una Dichiarazione di Conformità come previsto dal Regolamento 2022/1616 che dovrà contenere informazioni relative al riciclatore, all’origine dell’imput e le specifiche istruzioni di utilizzo del materiale plastico, se previste. La plastica riciclata inoltre dovrà essere debitamente etichettata come previsto dall’Articolo 5.

Il Regolamento 2022/2016 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; pertanto, a partire dal 05/10/2022 con esclusione dell’Articolo 6 paragrafo 3 lettera c) relativo alle prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento, in modo particolare dovrà essere rispettata la prescrizione alla lettera c): i rifiuti di materia plastica sono soggetti a raccolta differenziata dal 10 Ottobre 2024.

Anche l’Articolo 13 paragrafo 2, relativo al monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione, si appiccherà a decorrere dal 10 ottobre 2024.

Il nuovo Regolamento era sicuramente uno tra i più attesi in materia di green economy, si attende pertanto un possibile assestamento dell’attuale normativa in ambito food contact volta alla gestione dell’introduzione di questi “nuovi” materiali al fine di garantire un corretto e adeguato grado di sicurezza.


Fonte: EUR-Lex

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top