Alert - Aggiornamento della Candidate List
ECHA ha ufficializzato l’aggiornamento della Candidate List, che con l’introduzione di 4 nuove sostanze conta ora 205 voci
Oggi, giovedì 16 gennaio 2020, la lista delle sostanze candidate ad essere incluse in Autorizzazione (Candidate List) viene aggiornata con l’introduzione di 4 sostanze, riportate nella seguente tabella:
Identificazione della sostanza | Motivo dell'inclusione |
---|---|
Diisohexyl phthalate EC: 276-090-2 CAS: 71850-09-4 |
Tossico per la riproduzione (Articolo 57 (c)) |
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone EC: 404-360-3 CAS: 119313-12-1 |
Tossico per la riproduzione (Articolo 57 (c)) |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one EC: 400-600-6 CAS: 71868-10-5 |
Tossico per la riproduzione (Articolo 57 (c)) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts | Probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente (Articolo 57 (f)) |
Per la sostanza “Diisohexyl phthalate”, non sono conosciuti usi particolari, in quanto essa non è registrata ai sensi del Reg. 1907/2006 (REACH).
Le sostanze “2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone” e “2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one”, sono utilizzate soprattutto nella produzione di polimeri.
Infine le sostanze appartenenti al gruppo denominato “Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts” sono per lo più usati come catalizzatori, additivi e reagenti nella produzione di polimeri e in sintesi chimiche, ma non bisogna dimenticare anche il loro utilizzo come ritardanti di fiamma nei policarbonati (per dispositivi elettronici).
L’inclusione di tali sostanze in Candidate List determina la necessità di tenere sotto controllo i possibili sviluppi normativi connessi a tali composti, poiché potrebbero essere prossimamente raccomandati per l’inclusione in Allegato XIV (Autorizzazione). Inoltre obbliga tutti i fornitori di articoli a monitorare attentamente la presenza di tali sostanze negli articoli immessi sul mercato secondo quanto previsto dall’obbligo di comunicazione dato dall’art. 33 del Reg. REACH.
Fonte: ECHA
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