Alert - Aggiornamento della Candidate List
Aggiornata con 4 nuove sostanze la Candidate List
In data 25 giugno 2020 è stata aggiornata la Lista delle Sostanze Estremamente Preoccupanti Candidate ad essere incluse in Autorizzazione (All. XIV), con l’aggiunta delle seguenti 4 voci:
Nome della sostanza | EC | CAS | Ragione di inclusione in Candidate List |
---|---|---|---|
1-vinylimidazole | 214-012-0 | 1072-63-5 | Tossico per la riproduzione (art. 57 (c)) |
2-methylimidazole | 211-765-7 | 693-98-1 | Tossico per la riproduzione (art. 57 (c)) |
Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin | 245-152-0 | 22673-19-4 | Tossico per la riproduzione (art. 57 (c)) |
Butyl 4-hydroxybenzoate (Butylparaben) |
202-318-7 | 94-26-8 | Proprietà di distruzione endocrina con effetti sulla salute umana (art. 57 (f)) |
Il Butyl 4-hydroxybenzoate può essere usatoin prodotti cosmetici e farmaceutici e per la cura della persona, anche destinati ai consumatori.
Le tre sostanze tossiche per la riproduzione, invece, vengono usate generalmente nei seguenti processi industriali:
- produzione di polimeri come monomero o componente della formulazione (1-vinylimidazole);
- catalizzatore per la produzione di prodotti per rivestimento (2-methylimidazole);
- catalizzatore o additivo nella produzione di plastiche (Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin).
Come sottolinea ECHA, ricordiamo che lo scopo della Candidate List è quello di eliminare e sostituire gradualmente le sostanze in essa contenute.
Nel mentre è necessario tenere sotto controllo gli sviluppi normativi associati a tali composti che potrebbero, in futuro, essere inclusi nell’Allegato XIV del Reg. REACH e richiedere quindi un’autorizzazione per essere utilizzati. Inoltre, l’inclusione delle sostanze in Candidate List obbliga i fornitori di articoli a monitorare la loro presenza nei prodotti immessi sul mercato e ad adempiere agli obblighi di comunicazione da art. 33 del Reg. REACH, così da assicurare trasparenza e sicurezza d’uso ai destinatari degli articoli. A tale adempimento si aggiungerà a partire dal 5 gennaio 2021 l’obbligo per i fornitori di articoli di notifica allo “SCIP Database” europeo gestito da ECHA (secondo quanto previsto dalla Dir. (UE) 2018/851).
Fonte: ECHA
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