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Sicurezza prodotto

Allegato XVII del Regolamento REACH: introdotta la voce di restrizione relativa al PFHxA, sali e sostanze correlate

Il Regolamento (UE) 2024/2462 introduce la voce di restrizione n. 79

Con l’acronimo PFHxA si intende l’acido perfluoroesanoico, il quale, come i suoi Sali e le sostanze a esso correlate, è ampiamente utilizzato in molti settori, in particolar modo:

  • nella carta e nel cartone destinati all’uso come materiali a contatto con gli alimenti;
  • nei prodotti tessili;
  • nelle schiume antincendio.

Nonostante i molteplici usi, il PFHxA è tristemente noto per l’elevata persistenza, che fa sì che ilil suo continuo utilizzo comporti un aumento dell’accumulo nell’ambiente oltre all’esposizione umana.

Alla luce di ciò nel dicembre 2019 la Germania ha presentato all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) una proposta di restrizione relativa alla fabbricazione, all’uso e all’immissione sul mercato del PFHxA, dei suoi sali e delle sostanze ad esso correlate in quanto tali, con lo scopo di limitarne l’uso nella produzione di un’altra sostanza, come componente in miscela o in un articolo, con limiti di concentrazione pari a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali e pari a 1000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA.

A seguito dei pareri di RAC e SEAC la Commissione si è espressa dichiarando necessaria l’adozione di una restrizione a livello dell’Unione per l’immissione sul mercato e l’uso del PFHxA, dei suoi sali e delle sostanze a esso correlate nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli utilizzati nell’abbigliamento (ad esempio abbigliamento outdoor quali le giacche antipioggia), nei relativi accessori (quali le borse) e nelle calzature destinate al pubblico, nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto con gli alimenti, nelle miscele destinate al pubblico, nei prodotti cosmetici e in alcune schiume antincendio.

La restrizione non avrà un impatto sull’uso di PFHxA in:

  • semiconduttori;
  • batterie;
  • celle a combustibile per l’idrogeno verde.

Per consultare nel dettaglio la restrizione potete accedere al testo di legge qui.

La restrizione entrerà in vigore il 10 ottobre 2024, e si applicherà dopo periodi transitori compresi tra 18 mesi e 5 anni a seconda dell'uso.

La decisione della Commissione non è isolata, ma si inserisce in un quadro più ampio di iniziative adottate dall’Unione Europea per limitare l’uso dei PFAS da 20 anni a questa parte. Le nuove sostanze ristrette, infatti, sono chimicamente identificabili come PFAS, secondo la definizione fornita nella “Universal PFAS Restriction Proposal”.

Cogliamo infine l’occasione per ricordare che la restrizione n.79 non va confusa con la proposta di divieto generale per l’utilizzo di tutti i PFAS, attualmente ancora in fase di valutazione da parte della Commissione a seguito del periodo di consultazioni pubbliche concluso lo scorso 25 settembre 2023.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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