Autorizzazioni REACH
Rilascio dell’Autorizzazione REACH in merito all’utilizzo di alcuni composti del Cromo
Nelle ultime settimane sono state rilasciate dalla commissione Europea un certo numero di autorizzazioni REACH relative all’utilizzo delle seguenti sostanze:
- triossido di cromo
- dicromato di sodio
- dicromato di potassio
- acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri
Si elencano in maniera sommaria le più recenti decisioni in materia:
In data 28/10/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso dei composti del Cr(VI):
- Alle aziende Haas Group International e Henkel Global Supply Chain B.V. nella passivazione di rivestimenti metallici non in alluminio nell'industria aerospaziale e della difesa e nelle relative catene di approvvigionamento.
In data 28/10/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso dei composti del Cr(VI):
- Alle aziende Haas Group International e Henkel Global Supply Chain B.V. nella passivazione dell'acciaio inossidabile nell'industria aerospaziale e della difesa e nelle relative catene di approvvigionamento nello specifico: triossido di cromo e dicromato di sodio.
In data 28/10/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso dei composti del Cr(VI):
- Alle aziende Haas Group International e Henkel Global Supply Chain B.V. in rivestimenti di conversione chimica nell’industria aerospaziale e della difesa e nelle relative catene di approvvigionamento per le sostanze: dicromato di sodio, dicromato di potassio e triossido di cromo.
In data 23/10/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso degli acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri:
- All’azienda Micron srl in un processo di diluizione della soluzione di acido cromi co a concentrazioni inferiori allo 0,1 % per l’uso nei bagni di passivazione nel processo di nichelatura chimica.
Si rammenta a tal proposito gli attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, si debbano astenere dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 (ART.56), Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.
Ricordiamo, quindi, che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.
Appreso quanto sopra, le aziende possono richiedere alla Commissione europea l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 in due casistiche:
- previa presentazione di una relazione sulla sicurezza chimica dove viene provato, tramite test, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2).
- se i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative (Art.60, par 4).
Nelle casistiche sopra elencate l’autorizzazione è stata concessa in accordo con l’Art.60, par 4 del Reg. 1907/2006 (REACH).
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