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Sicurezza prodotto

Il Belgio comunica l’intenzione di proporre il 4,4’-sulphonyldiphenol come SVHC

Per tale sostanza si avvia l’iter di possibile identificazione come SVHC con una data prevista per la presentazione del fascicolo fissata al 04/08/2022.

Lo scorso 23 maggio 2022 è stata pubblicata l’intenzione da parte del Belgio, in collaborazione con la Francia, di proporre l’identificazione del “4,4’-sulphonyldiphenol” come SVHC (“Substance of Very High Concern”) a causa delle sue proprietà come tossica per la riproduzione (Art. 57c, Reg. REACH) e come interferente endocrino per l’ambiente e la salute umana (Art. 57f, Reg. REACH).

Per tale sostanza, dunque, si avvia l’iter di possibile identificazione come SVHC con una data prevista per la presentazione del fascicolo fissata al 04/08/2022.

La sostanza, anche nota come “bisfenolo S”, è una sostanza comunemente utilizzata come monomero in alcune resine epossidiche e taluni polimeri, ma anche come additivo per pesticidi, coloranti, agenti per la concia delle pelli e nella carta termica, e che la sua eventuale inclusione in Candidate List potrebbe avere seri impatti sulla gestione della conformità di tali prodotti.

Le implicazioni previste dall’inclusione di una sostanza in Candidate List sono infatti molteplici. In primo luogo, è importante evidenziare che l’inclusione di una sostanza in Candidate List può portare alla sua successiva inclusione in Allegato XIV, tra le sostanze soggette ad autorizzazione. Inoltre, le sostanze SVHC, se presenti in articoli in concentrazione maggiore allo 0,1%, sono soggette all’obbligo di comunicazione a norma dell’articolo 33 del Regolamento e all’obbligo di notifica al database SCIP da parte dei fornitori di articoli. Sussiste inoltre, per quelle SVHC contenute in articoli, l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 7.2.

Quello che consigliamo, pertanto, è di seguire con cura lo sviluppo normativo della presente intenzione di identificazione come “Substance of Very High Concern” e cominciare fin da ora a lavorare sulla tracciabilità nella catena di fornitura.


Fonte: ECHA

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