Il termine del periodo transitorio previsto dal REACH è stato definito al 31 dicembre
Il periodo transitorio si applica alle sostanze phase-in, consentendo alle aziende delle registrazioni semplificate
La Commissione Europea ha emanato un regolamento che definisce il termine del periodo transitorio. Come molti di voi ricorderanno, lo scorso 1 giugno è passata l’ultima scadenza di registrazione prevista per le sostanze phase-in che erano state pre-registrate. Tale data tuttavia non ha davvero sancito la fine del periodo transitorio, in quanto era noto che per queste sostanze sarebbero rimaste valide delle disposizioni speciali che consentivano di effettuare un processo di registrazione agevolato, fino ad una data da definirsi. Ora il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1692 fissa tale data al 31 dicembre 2019.
La prima significativa conseguenza è che le aziende che intendono registrare una sostanza phase-in dopo il 31 dicembre 2019 dovranno affrontare il processo di inquiry, anche se essa era stata precedentemente pre-registrata. Inoltre, non sarà più possibile per le sostanze phase-in calcolare i volumi di importazione o fabbricazione come media dei tre anni precedenti: il calcolo dei tonnellaggi si effettuerà d’ora in poi sempre su base annua, in riferimento all’anno solare. Tuttavia, il regolamento chiarisce che rimarranno validi i requisiti di informazione ridotti per la registrazione di sostanze phase-in sotto le 10 t/y che non rispondono ai criteri di cui all’Allegato III del Reg. REACH. Un altro punto importante da segnalare è che, sebbene l’esistenza dei SIEF fosse prescritta fino al 1 giugno 2018, la Commissione incoraggia i registranti a mantenere vive analoghe strutture, per poter continuare ad ottemperare agli obblighi di registrazione e di condivisione dei dati, anche nel corso di eventuali aggiornamenti dei dossier che si dovessero rendere necessari.
Questo regolamento segna quindi un’importante tappa e comporterà necessariamente un diverso approccio per le aziende che intenderanno registrare una sostanza phase-in dopo il 31 dicembre.
FONTE: Eur-Lex
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