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Sicurezza prodotto

Intenzione di identificazione come SVHC del 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol (tetrabromobisfenolo A o TBBA)

È stata pubblicata l’intenzione di identificare come SVHC (Substance of Very High Concern) la sostanza 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol (tetrabromobisfenolo A, o TBBA)

Il tetrabromobisfenolo A è una sostanza che presenta una classificazione armonizzata che ne attribuisce i pericoli solo legati all’ambiente acquatico. Tuttavia, in data 08/11/2019, Danimarca e Norvegia hanno inviato ad ECHA l’intenzione di proporre una modifica per la classificazione armonizzata del TBBA, come riportato nella tabella sottostante:

DENOMINAZIONE

CAS / EC / Index

ATTUALE CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA (ALL. VI)

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA PROPOSTA (ALL. VI)

Tetrabromobisfenolo A

(TBBA)

79-94-7 /

201-236-9 /

604-074-00-0

Aquatic Acute 1, H400,
Aquatic Chronic 1, H410

Carc. 1B, H350,
Aquatic Acute 1, H400,
Aquatic Chronic 1, H410


Per tale proposta risulta attualmente già adottato il parere del RAC (Risk Assessment Committee) di ECHA ed è dunque ragionevole considerare una futura ufficializzazione della modifica. Quando la nuova classificazione armonizzata sarà in uso per il TBBA, la sostanza soddisferà i requisiti per essere selezionata come nuova SVHC, ai sensi dell’art. 57(a) del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), in quanto cancerogena accertata (Carc. 1B). Successivamente, in data 23/11/2021, è stata pubblicata, sempre da parte della Norvegia, l’intenzione di proporre il TBBA come nuova “Substance of Very High Concern”.

Per tale sostanza, dunque, si avvia l’iter di preparazione della proposta di identificazione come SVHC con una data prevista per la presentazione del fascicolo fissata al 04/08/2022.

Le implicazioni previste a seguito dell’inclusione di una sostanza in Candidate List sono molteplici.

In primo luogo è importante evidenziare che l’inclusione di una sostanza in Candidate List è, ragionevolmente, un canale prioritario per la sua successiva inclusione in Allegato XIV, tra le sostanze soggette ad autorizzazione.

Le sostanze SVHC, se presenti in articoli in concentrazione maggiore allo 0,1%, sono inoltre soggette all’obbligo di comunicazione a norma dell’articolo 33 del Regolamento e all’obbligo di notifica al database SCIP da parte dei fornitori di articoli. Sussiste, per quelle SVHC contenute in articoli, anche l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 7.2.

 

Segnaliamo infine che il TBBA è una sostanza comunemente usata come antifiamma in taluni polimeri (per esempio l’ABS) e che la sua eventuale futura classificazione armonizzata e/o inclusione in Candidate List potrebbe avere seri impatti sulla gestione della conformità di tali prodotti.

Quello che consigliamo, dato l’elevato impatto sulla gestione regolatoria che scaturisce dall’inclusione di una sostanza in Candidate List, è di seguire con cura lo sviluppo normativo della presente intenzione di identificazione come “Substance of Very High Concern”.


Fonte: ECHA (1 e 2)

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