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Sicurezza prodotto

Le scadenze per l’aggiornamento dei fascicoli di registrazione si applicheranno a partire dai prossimi mesi

La Commissione europea ha stabilito, tramite atto delegato, precise scadenze per gli aggiornamenti ai dossier di registrazione REACH in autunno

Circa un anno fa, avevamo anticipato che la Commissione stava lavorando su un atto che fissasse precise tempistiche per gli aggiornamenti dei dossier di registrazione REACH (cliccare qui per leggere la news dedicata). Bene, il 29 di luglio di quest’anno è stato reso noto il percorso che porterà la Commissione Europea all’adozione del regolamento delegato riguardo le scadenze per gli aggiornamenti dei dossier di registrazione delle sostanze ai sensi del Regolamento REACH. L’approvazione del testo è stata unanime da parte dei 28 stati membri. 

Con la pubblicazione del regolamento delegato, disponibile in bozza, viene sancito l'obbligo di aggiornare i propri fascicoli di registrazione entro un determinato periodo di tempo. Tale misura è stata adottata per rafforzare le disposizioni legali ai sensi dell'articolo 22 del regolamento REACH che, fino ad ora, ha richiesto ai dichiaranti di aggiornare "senza indebito ritardo". Ciò ha portato le aziende a interpretare le regole in modo diverso e, in alcuni casi, a non eseguire gli aggiornamenti se non richiesto da ECHA.

Il percorso per l'adozione del regolamento di attuazione - che non richiede il controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri - è stato chiarito il 28 luglio con l'approvazione unanime degli Stati membri in una procedura scritta, a seguito della riunione del comitato REACH all'inizio di luglio.

Sotto la pressione dell'industria, la Commissione ha prorogato alcune scadenze all'interno del progetto di regolamento proposto. In alcuni casi, infatti, il periodo di tempo è raddoppiato.

I dichiaranti avranno tre mesi per completare gli aggiornamenti di "natura più amministrativa", mentre per chi deve effettuare aggiornamenti "più complessi", come quelli che richiedono la generazione di dati sulla base di una proposta di sperimentazione, modifiche alla relazione sulla sicurezza chimica (CSR) o alla guida all’ uso sicuro, saranno concesse scadenze più lunghe, di 6, 9 o 12 mesi.  Invece, nel caso di un membro di una joint submission che dipende dal dichiarante capofila per l’aggiornamento della propria registrazione, quel membro avrà nove mesi per aggiornare il CSR e tre mesi per qualsiasi altro aggiornamento.

Le scadenze sono stabilite in 13 articoli che descrivono in dettaglio i motivi degli aggiornamenti, tra cui:

  • modifiche allo stato o all'identità di un registrante;
  • cambiamenti nella composizione della sostanza;
  • cambiamenti nella fascia di tonnellaggio;
  • nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati;
  • nuova conoscenza dei rischi per la salute umana e/o l'ambiente;
  • cambiamenti nella classificazione e nell'etichettatura della sostanza registrata;
  • proposte di sperimentazione prima di eseguire una prova elencata negli allegati IX o X;
  • modifiche all'accesso alle informazioni relative alla registrazione;
  • aggiornamenti che comportano ulteriori test.
  • il Consiglio Europeo delle Industrie Chimiche (Cefic), la maggiore associazione di commercio per l'industria chimica, ha affermato di accogliere con favore i "chiarimenti" stabiliti dal regolamento di attuazione che, ha aggiunto, "aiuterà ad allineare" i dichiaranti e altri attori REACH sulle esigenze di aggiornamento e sulle azioni da intraprendere.

Una volta adottato, il regolamento entrerà in vigore dal 60° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Invitiamo tutte le aziende che hanno effettuato una Registrazione ai sensi REACH a rimanere sintonizzati sui nostri canali informativi (per iscriversi alla newsletter settimanale Normachem Informa cliccare qui).

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