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Sicurezza prodotto

Modifica della Voce 63 dell’Allegato XVII: restrizione all’utilizzo del piombo

Attenzione agli articoli in PVC, soprattutto quelli contenenti PVC da riciclo o provenienti da Extra UE

Il 16 dicembre 2016, su richiesta della Commissione, l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha presentato un fascicolo nel quale si dimostra che il piombo utilizzato come stabilizzante in polimeri o copolimeri in cloruro di vinile, PVC, viene rilasciato durante il ciclo di vita di tali manufatti, contribuendo all’esposizione umana a tale sostanza.

Il Regolamento (UE) 2023/923 modifica la voce 63 del Regolamento REACH in merito alla restrizione sul piombo imponendo, al paragrafo 15, il divieto di immissione sul mercato di articoli in PVC contenenti piombo in quantità superiore allo 0,1% (con deroghe in applicazioni e casi specifici).

Gli stabilizzanti al piombo migliorano la stabilità termica del PVC durante il processo di compounding e la produzione di articoli. Il piombo contribuisce anche alla loro protezione dalla fotodegradazione. L’utilizzo di tale sostanza con queste finalità si è ufficialmente conclusa nel 2015, grazie ad una graduale azione da parte dell’Unione. Fa riflettere tuttavia il fatto che il 90% dei prodotti in PVC presenti attualmente nel territorio comunitario contengono piombo  derivante da PVC di importazione da extra-UE. Si raccomanda pertanto di valutare attentamente l’importazione di tali manufatti da fuori UE.

La restrizione si applica con a partire dal 29 novembre 2024.

A titolo di deroga la restrizione non si applica:

  • agli articoli in PVC componenti PVC flessibile recuperati fino al 28 maggio 2025;
  • agli articoli e componenti rigidi in PVC recuperato fino al 28 maggio 2033 se la concentrazione di piombo è inferiore all’1.5% in peso di PVC rigido recuperato, gli articoli interessati da tale deroga sono:
  • profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, esclusi pavimenti e terrazze;
  • profili e fogli per pavimenti e terrazze, purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;
  • profili e fogli destinati a essere utilizzati in spazi nascosti o vuoti negli edifici e nelle opere di ingegneria civile (ubicazione in cui risultano inaccessibili durante il normale utilizzo, salvo in caso di manutenzione: ad esempio, condotti per cavi);
  • profili e fogli per applicazioni interne negli edifici, purché l’intera superficie del profilo o del foglio rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l’installazione sia prodotta con PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;
  • tubi multistrato (esclusi i tubi per acque potabili), purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso; f) raccordi, esclusi i raccordi per i tubi per acque potabili.

Sono inoltre esentati da tale provvedimento gli articoli che ricadono nel campo di applicazione dei seguenti Regolamenti e Direttive:

  • Regolamento (CE) n. 1935/2004 (FCM);
  • Direttiva 2011/65/UE (RoHS II);
  • Direttiva 2009/48/CE (Giocattoli);
  • Direttiva 94/62/CE (Imballaggi).

La restrizione inoltre prevede che per i fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1% vi sia l’obbligo, prima dell’immissione sul mercato di tali articoli, di apporre la seguente marcatura, in modo indelebile, visibile e leggibile: «Contiene e ≥ 0,1 % di piombo».

I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato devono presentare alle autorità nazionali prove documentali a sostegno della dichiarazione di presenza di PVC da recupero.

Per gli articoli d’importazione la dichiarazione secondo le quali il PVC presente proviene da recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità de del contenuto di riciclato.

In conclusione, consigliamo di porre una particolare attenzione ai prodotti provenienti da mercati Extra UE, e ai prodotti che contengono PVC da riciclo, dato che la restrizione in questione pone particolari obblighi ai prodotti rientranti in queste casistiche.


Fonte: EUR-Lex

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