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Sicurezza prodotto

Nota interpretativa da parte del Ministero della Salute sulla definizione di “utilizzatore a valle” e “distributore” ai sensi del Reg. REACH

Il 06/09/2024 il Ministero della Salute ha pubblicato una nota interpretativa che chiarisce quali attività sono incluse all’interno delle due definizioni

Il Ministero della Salute, in accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in raccordo con l’Helpdesk REACH, hanno convenuto sul chiarire quali siano le attività svolte dagli attori della catena di approvvigionamento da includere nelle definizioni di utilizzatori a valle e distributore.

Il Reg. REACH definisce come ‘uso’ (art. 3.24):

“ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione”,

e come “utilizzatore a valle” (art. 3.13):

“Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle.”

In conformità alla definizione di “uso” e “utilizzatore a valle “ai sensi degli artt.3.13 e 3.24:

  • Può essere definito “distributore” solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela;
  • Il trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto (sia il travaso, così come il riempimento), viene qualificato come “uso” dal Reg. REACH e l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un utilizzatore a valle.

La comunicazione del 06/09/2024 ufficializza quanto già esplicato dalla linea guida di ECHA.

Pertanto, si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela senza aprire l’imballaggio o manipolarne il contenuto, mentre le aziende che effettuano re-imballaggio, riempimento, travaso, poiché effettuano un’attività contemplata dalla definizione di “uso”, sono da considerarsi utilizzatori a valle.

Tra gli altri obblighi, tali attori sono dunque soggetti all’obbligo di notifica PCN, comunicando agli organismi designati le informazioni utili, in particolare per adottare misure di prevenzione e cura in caso di risposta di emergenza sanitaria come da articolo 45.1 del Reg. CLP.
 

Fonte: Confcommercio

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