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Sicurezza prodotto

Notifica al WTO da parte dell'UE relativa alla proposta di restrizione REACH sui diisocianati

Focus sulla proposta di restrizione degli diisocianati e relativo addestramento per il loro utilizzo

Il 16 Settembre 2019, la Commissione Europea ha notificato all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), la futura restrizione riguardante i diisocianati che, quando sarà ufficializzata, andrà ad aggiungersi alle altre restrizioni già riportate nell’allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH).

In Dicembre 2017, i Comitati ECHA per la Valutazione del Rischio (RAC) e per l’Analisi Socio-Economica (SEAC) avevano raggiunto un accordo sulle proposte di restrizione riguardanti l’uso dei diisocianati. Dopo aver valutato attentamente la proposta di restrizione depositata dalla Germania, i Comitati hanno deciso di implementare il testo in bozza della restrizione e di puntualizzare diversi aspetti, soprattutto per quello che riguarda l’addestramento che dovranno seguire i lavoratori per utilizzare i diisocianati. Di seguito verranno commentati i punti principali della restrizione che sono rimasti invariati e/o che sono stati modificati dai comitati. Per l’attuale testo in bozza della restrizione, si raccomanda di prendere visione tramite i link riportati alla fine della news.

La parte inziale della restrizione rimane invariata rispetto alla proposta iniziale, infatti viene riportato che i diisocianati non possono essere usati come sostanze tal quali, o come componenti di altre sostanze o in miscele destinate all’utilizzo industriale e professionale, a meno che:

  1. la concentrazione di diisocianati singolarmente o presi in combinazione sia inferiore allo 0,1% in peso/peso, o
  2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo assicurino che i lavoratori industriali e/o professionali abbiano completato con successo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima che queste sostanze vengano utilizzate.

Inoltre non potranno essere immesse sul mercato come sostanze in quanto tali e come componenti di altre sostanze o di miscele per uso industriale e professionale a meno che la loro concentrazione di diisocianati presi singolarmente o in combinazione con altri sia inferiore allo 0,1% in peso/peso. Dovrà inoltre essere presente sull’imballaggio la dicitura “adequate training required before industrial or professional use”

Nell’attuale bozza di riferimento del testo della restrizione è stata approfondita la parte relativa alla tipologia di addestramento che un lavoratore deve seguire al fine di poter utilizzare tali sostanze. L’addestramento dovrà garantire maggiormente il controllo dell'esposizione cutanea e inalatoria sul luogo di lavoro e ciò dovrà essere fatto in linea con quanto previsto già da eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale esistenti. La formazione dovrà essere condotta da un esperto in materia di sicurezza e salute sul lavoro con competenza acquisita dalla formazione professionale pertinente.

L’addestramento dovrà essere svolto per tutti quegli utilizzatori industriali o professionali che ad esempio manipolano miscele accessibili a temperatura ambiente o che spruzzano tali sostanze in una cabina controllata o che le depositano tramite rullo e/o pennello. Il testo della bozza di restrizione prevede nel dettaglio molti altri usi.

La proposta di restrizione prevede anche gli argomenti da trattare per la formazione del personale, anche online, suddividendo le diverse tematiche da affrontare in base al livello di approfondimento e in base alla tipologia di attività svolta in azienda che prevede l’impiego di diisocianati. I livelli sono tre e saranno i seguenti: livello di preparazione generale, intermedio o avanzato.

Nella nuova proposta di restrizione viene ribadito, come nella proposta inziale, che la formazione dovrà essere rinnovata ogni 5 anni e che tutto l’addestramento, compreso i documenti formativi, dovranno essere messi a disposizione nella lingua ufficiale dello Stato Membro, in cui avviene il corso di formazione.

Infine viene riportato un elemento aggiuntivo importante nell’attuale proposta di restrizione. Gli Sati Membri dovranno fornire alla Commissione Europea tutte le informazioni in merito a:

a) i requisiti di formazione stabiliti e altre misure di gestione dei rischi relative agli usi industriali e professionali dei diisocianati;

(b) il numero di casi registrati ogni anno per asma professionale e malattie respiratorie e cutanee professionali;

(c) i limiti nazionali di esposizione per i diisocianati, se presenti;

(d) informazioni sulle attività di controllo relative agli usi industriali e professionali dei diisocianati.

Tutte queste informazioni dovranno essere inviate dopo cinque anni dopo l'entrata in vigore della restrizione.

Si ricorda che le deadline di applicazione di tale restrizione sono le seguenti:

  • 24 mesi dall’entrata in vigore per quanto riguarda l’utilizzo di diisocianati e la relativa formazione;
  • 18 mesi dall’entrata in vigore per quanto riguarda l’immissione sul mercato di diisocianati (in quanto tali o come componenti di sostanze o miscele).

Vi raccomandiamo di monitorare l’eventuale pubblicazione ufficiale di tale restrizione, in quanto la notifica al WTO da parte della Commissione Europea dimostra che i tempi per l’ufficializzazione sono vicini.

Fonte: WTO

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