add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter
Sicurezza prodotto

Nuove conclusioni sulla valutazione del Fenolo nell’ambito del CoRAP

La Danimarca ha concluso la propria valutazione nell’ambito del CoRAP per il fenolo (EC 203-632-7, CAS 108-95-2)

Sono state pubblicate le conclusioni tratte dalla Danimarca a seguito della valutazione nell’ambito del CoRAP (piano d'azione a rotazione a livello comunitario) per la sostanza fenolo.

Nel corso del processo valutativo, non sono emerse ulteriori proprietà di pericolo, pertanto è stata confermata l’attuale classificazione armonizzata per la sostanza:

Classificazione (all. VI Reg. CLP)

Frase di pericolo

Limiti specifici

Acute Tox. 3 *

H301

Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C < 3 %

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 3 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 3 %

Acute Tox. 3 *

H311

Skin Corr. 1B

H314

Acute Tox. 3 *

H331

Muta. 2

H341

STOT RE 2 *

H373 **

 

Tuttavia, la Danimarca è giunta alla conclusione della necessità di nuove azioni regolatorie in ambito europeo; in particolar modo, è stata messa in luce la necessità di proporre l’inclusione di una restrizione nell’ allegato XVII del Reg. REACH per fissare un limite al contributo dell’esposizione lavorativa al fenolo al massimo valore di dose tollerabile da tale fonte di esposizione.

L’applicazione di tale restrizione comporterebbe in primis la necessità di aggiornare la valutazione del rischio chimico delle aziende che utilizzano la sostanza, monitorando nuovamente l’esposizione dei propri lavoratori.

Si consideri, inoltre, che gli studi condotti sino ad oggi hanno garantito prove sufficienti alla classificazione della sostanza come “sospetto mutageno”, tuttavia non è ancora stata chiarita la mutagenicità delle cellule germinali e pertanto non è escludibile a priori una classificazione come sostanza mutagena di categoria 1.

Se ciò dovesse essere provato, sarebbe necessario tenerlo in considerazione nella proposta di restrizione prevista per il mese di gennaio 2023. Inoltre, tale modifica avrebbe grandi ripercussioni per l’utilizzo della sostanza sui luoghi di lavoro, in quanto, come agente mutageno di categoria 1, ricadrebbe nella gestione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni secondo quanto previsto dal Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/2008.


Fonte: ECHA

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top