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Sicurezza prodotto

Nuovo Regolamento (UE) 2020/878 inerente alle schede dati di sicurezza

Pubblicato il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Nei giorni scorsi è stato reso noto il nuovo Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH per la redazione delle schede di sicurezza.

Le principali novità riguardano la presenza del nuovo codice UFI (allegato VIII del reg. CLP), la modifica della sezione 3 e della sezione 9, le nanoforme e l’inserimento delle informazioni relative agli interferenti endocrini.

Vengono modificati anche alcuni titoli di sezioni e sottosezioni, nonché inserite due nuove sottosezioni. Di seguito elenchiamo le principali novità:

 

Codice UFI

In sezione 1.1 della scheda dati di sicurezza dovrà essere riportato il codice UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo le modalità previste dall’Allegato VIII del Regolamento CLP parte A sezione 5.

 

Sezione 3

Per quanto riguarda la sezione 3 occorrerà, rispetto al Regolamento attualmente in vigore, indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del Reg. (CE) 1272/2008.

Inoltre, se la sostanza è registrata e fa riferimento a una nanoforma, dovranno essere indicate le caratteristiche delle particelle che costituiscono la nanoforma, come descritto nell’allegato VI del Regolamento REACH.

Verranno aggiornati e modificati i limiti di concentrazione per i quali una sostanza deve essere elencata in sezione 3.2

 

Sezione 9

Una nuova, ed interessante modifica riguarderà tutti gli end-point di questa sezione. Per ciascuno di essi verranno specificate e descritte le informazioni richieste, le definizioni, i casi di applicabilità e non applicabilità e in alcuni casi le temperature appropriate da indicare nella SDS.

 

Sezione 11

Nella sottosezione 11.2 si dovrà fornire informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino (ove disponibili) per le sostanze identificate come tali se presenti nella sottosezione 2.3 della SDS.

Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, tuttavia l’’adeguamento delle SDS alle nuove modifiche potrà avvenire con un periodo transitorio che si concluderà il 31 dicembre 2022.

 

Fonte: Eur-Lex

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