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Sicurezza prodotto

Nuovo Regolamento (UE) 2021/2030 sulla restrizione n. 76 per la DMF (N,N-dimetilformammide)

Pubblicato il nuovo Reg. (UE) 2021/2030 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH

Lo scorso 19 novembre, la Commissione Europea ha adottato il Reg. (UE) 2021/2030 che modifica l’allegato XVII del Reg. REACH con l’aggiunta della restrizione N. 76 relativa all’ N,N-dimetilformammide.

Nel 2018, l’Italia aveva proposto una restrizione per la DMF, al fine di limitarne l’uso industriale e professionale e l’immissione sul mercato come sostanza in quanto tale o come componente di miscela.

A seguito di una valutazione approfondita degli effetti sistemici della sostanza su diversi endpoint, sono stati proposti valori di DNEL per l’inalazione e l’esposizione cutanea a lungo termine per i quali l’Italia e il comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) hanno a lungo discusso.

Raccolti i pareri di RAC e SEAC (Comitato per l’analisi socioeconomica), la Commissione ha stabilito che vi sia un rischio inaccettabile per i lavoratori derivante dall’esposizione alla N,N-dimetilformammide al di sopra di specifici valori DNEL e che la restrizione proposta, che istituisce un DNEL per l’esposizione dei lavoratori alla N,Ndimetilformammide per inalazione e per via cutanea, sia la misura più adeguata a livello dell’Unione per affrontare tale rischio.

Pertanto, l’allegato XVII del Reg. REACH verrà modificato come segue:

«76.

N,N-dimetilformammide

N. CAS 68-12-2

N. CE 200-679-5

1. Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea.

2. Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al paragrafo 1.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’obbligo ivi stabilito si applica a decorrere dal 12 dicembre 2024 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano, e a decorrere dal 12 dicembre 2025 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche.»

 

Come si evince dal testo della restrizione, si tratta di un provvedimento di nuova concezione, che non pone un limite di concentrazione per l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze o miscele contenenti DMF, ma si basa sul rispetto dei valori di livello derivato senza effetto (DNEL) inalatorio e cutaneo, 6 mg/mc e 1,1 mg/kg bw rispettivamente, individuati nel Chemical Safety Report (CSR) della sostanza.

Tale restrizione avrà un forte impatto sulla valutazione del rischio chimico in azienda, in quanto al fine di rispettarne le condizioni, i datori di lavoro dovranno assicurarsi di aver adottato appropriate misure di gestione del rischio e aver previsto condizioni operative che garantiscano un’esposizione dei lavoratori inferiore ai due valori di DNEL adottati.

La restrizione entrerà ufficialmente in vigore dal 12 dicembre 2023, al fine di concedere alle aziende un tempo sufficiente per conformarsi alle nuove disposizioni.


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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