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Sicurezza prodotto

Proposta di modifica dell’Allegato XVII del Reg. REACH

In corso il periodo di consultazione per modificare alcune restrizioni

La Commissione Europea ha reso nota la bozza di un regolamento che, se approvato, modificherà l’Allegato XVII del Reg. REACH. Trattandosi di una bozza, che è soggetta in queste settimane alla consultazione pubblica, potrebbe essere modificata nel corso di queste settimane rispetto all’originale che vi illustriamo in questa news.

Il periodo di consultazione, infatti, si chiuderà il 25 maggio e si attende la pubblicazione del regolamento definitivo per il mese di giugno.

In questa breve news illustriamo le principali modifiche dell’Allegato XVII del Regolamento previste nella bozza della Commissione.

1) Cancellazione delle restrizioni:

- N.22 (pentaclorofenolo);
- N.67 (decaBDE);
- N.68 (PFOA e suoi sali e sostanze correlate)

in quanto tali sostanze sono già incluse nel Reg. (UE) 2019/1021 (POPs II).

2 )E’ stata proposta la modifica della colonna 2 della restrizione n.3 relativa a sostanze o le miscele liquide classificate ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per alcune classi di pericolo (es. pericoli ambientali, tossicità acuta e molti pericoli per la salute e chimico/fisici) rimuovendo i rimandi alla frase di rischio R65 derivante dalla Direttiva CE 64/548 abrogata dal Reg. CLP ed eliminando il paragrafo 6 relativo al fascicolo ai sensi dell’art.69 del REACH che l’Agenzia era chiamata a preparare entro Giugno 2014.

3) E’ prevista l’aggiunta dei dispositivi medici regolamentati dal Reg. (UE) 2017/745 (MDR) tra le esenzioni previste per le restrizioni 28-30 sui CMR (paragrafo f) delle restrizioni).

4) Rimozione di CAS ed EC dalla voce della restrizione 46 per il nonilfenolo, in modo tale che la restrizione possa chiaramente coprire tutti i possibili isomeri della sostanza e di non soltanto a quello identificato dal CAS ed EC indicati nel precedente testo.

5) Sono stati revisionati i titoli delle Appendici 1,2,3,4,5 e 6 ma la modifica risulta essere non rilevante per i contenuti rispetto al precedente testo

6) Aggiunta di alcune sostanze alle Appendici 2, 5 e 6 dell’Allegato XVII per cancerogeni di categoria 1B, Reprotossici di categorie 1A e 1B, tra cui:

a. Cobalto;
b. Acetaldeide;
c. Cloruro di metilmercurio;
d. Ossido di etilene;
e. Diisoesilftalato;
f. 1-vinilimidazolo;
g. 2-metilimidazolo.

7) Aggiunta/aggiornamento dei metodi di prova per gli azocoloranti della restrizione 43 nell’Appendice 10.

Nel testo della bozza si fa riferimento alle sostanze incluse nei Regg. (UE) n.2018/1480 e n. 2020/2017. Tali regolamenti infatti introducono delle classificazioni armonizzate per alcune sostanze classificate CMR 1A o 1B incluse nelle Appendici dell’Allegato XVII (ad esempio l’acetaldeide).

Il Reg. (UE) n.2018/1480 si applica a partire dal 1 Maggio 2020 (data antecedente alla pubblicazione delle modifiche previste alle Appendici dell’Allegato XVII). La Commissione ritiene che un arco di tempo di circa 6 mesi sia sufficiente per fare in modo che le aziende si adeguino alle restrizioni.

Il Reg. Delegato (UE) 2020/2017 invece si applicherà a partire da Ottobre 2021.

Occorrerà attendere qualche settimana per confermare quanto fin qui illustrato.

 

Fonte: Commissione Europea

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