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Sicurezza prodotto

Proposta la modifica del Reg. (UE) 830/2015

E’ stata resa nota la bozza delle modifiche del Regolamento (UE) 830/2015 riguardante la compilazione delle Schede dati di sicurezza (Allegato II del Regolamento REACH)

La Commissione Europea ha reso nota la bozza delle modifiche al Regolamento (UE) 830/2015, Allegato II del Regolamento REACH, relativo alle informazione presenti all’interno delle Schede dati di Sicurezza.

Le modifiche sono rese necessarie in quanto sono stati aggiornati o pubblicati nuovi regolamenti e legislazioni correlati con il contenuto delle Schede dati di Sicurezza, le quali dovranno pertanto essere modificate.

La Commissione ha ritenuto modificare il Regolamento allo scopo di

  • recepire le revisioni 6 e 7 del GHS (Globally Harmonised System);
  • chiarire la collocazione in SDS del codice UFI (Identificatore Unico di Formula) che è stato introdotto dall’Allegato VIII del Regolamento CLP in ambito delle notifiche delle miscele pericolose;
  • includere in SDS le informazioni relative alle sostanze in nanoforma successivamente alla pubblicazione del Regolamento (EU) 1881/2018 che modifica i requisiti di informazione per tali sostanze che devono essere registrate ai sensi REACH;
  • permettere che le informazioni sugli interferenti endocrini siano adeguatamente trasmesse lungo la catena di approvvigionamento e allo stesso modo siano specificati in SDS i limiti di concentrazione specifici, i fattori M e le stime di tossicità delle sostanze (ove presenti).

L’adeguamento delle SDS alle nuove eventuali modifiche del Regolamento (attualmente solo in bozza), avverrà con un periodo transitorio che si dovrebbe concludere il 31 Dicembre 2022.

Tuttavia tale scadenza non si applicherà nel caso in cui sia necessario riportare il codice UFI della miscela. In tal caso la SDS trasmessa dovrà essere conforme al nuovo Reg. (UE) 8308/2015.

Fonte: Scarica il documento

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