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Sicurezza prodotto

Pubblicata la rettifica del Reg. (UE) 2020/171 che ha aggiunto 11 sostanze nell’Allegato XIV del Reg. REACH

Rettificate le sostanze per cui era stata prevista una proroga all’applicazione dell’autorizzazione in caso di loro impiego in articoli

Come vi abbiamo comunicato con una nostra precedente news (cliccare qui per leggere la news), a febbraio di quest’anno è stato pubblicato il Reg. (UE) 2020/171 che ha inserito 11 nuove sostanze in Allegato XIV al Reg. REACH, quindi all’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.

Nel regolamento di inclusione, per alcune sostanze era stata concessa una proroga all’applicazione del regime di autorizzazione quando utilizzate per:

  • la produzione di pezzi di ricambio per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro le date di scadenza riportate nelle due colonne “Disposizioni transitorie” della tabella del provvedimento qualora:
    • le sostanze in questione siano state usate nella produzione degli articoli o prodotti complessi citati
      e
    • tali articoli o prodotti complessi non possano funzionare come previsto senza i pezzi di ricambio in questione
      e
    • tali pezzi di ricambio non possano essere prodotti senza la sostanza in questione;
  • per la riparazione degli articoli o prodotti complessi sopra citati:
    • per la cui produzione la sostanza in questione è stata utilizzata (in quanto tale o come componente di miscele);
    • se gli articoli o prodotti complessi in questione possono essere riparati solo mediante tale sostanza.

Da una prima analisi del testo del regolamento era emerso come le proroghe concesse per alcune sostanze sarebbero state di pochi giorni o addirittura antecedenti alle date di applicazione e sunset date. Ad inizio maggio è stato quindi pubblicato un regolamento di rettifica proprio per risolvere tali incongruenze.

Nel regolamento originale le sostanze per cui era concessa una proroga erano identificate dai simboli “*” e “**”, nella rettifica tali note identificative sono state rimosse in tutte le righe dalla 47 in poi, quindi dalle sostanze con “latest application date” uguale o successiva al 27/11/2021.

Rimane invece la proroga per le sostanze identificate nelle righe 44-45-46, quindi quelle con “latest application date” del 27/08/2021.

Con la rettifica è stata quindi rimossa l’incongruenza di posticipi a date precedenti alla normale data di applicazione, ma sembra rimanere il fatto che per le sostanze con “latest application date” e “sunset date” fissate rispettivamente al 27/08/2021 e al 27/02/2023 la proroga di cui sopra sia concessa fino al 01/09/2021 al 01/03/2023 rispettivamente.

 

Fonte: Eur-Lex

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