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Sicurezza prodotto

Pubblicata l’opinione di RAC e SEAC relativa alla restrizione sui sensibilizzanti nei tessuti

La restrizione relativa alla presenza di sostanze sensibilizzanti nei tessuti è ad un passo dalla sua pubblicazione in versione definitiva

Come vi avevamo già anticipato in una nostra news di qualche anno fa, ECHA sta lavorando su una restrizione relativa alla presenza di sostanze sensibilizzanti nei tessuti. La proposta di restrizione è giunta dalla Svezia nel 2018 e, dopo aver passato diversi step, in questi giorni è stato pubblicato il parere congiunto di RAC e SEAC. Ciò significa che l’ufficializzazione è dietro l’angolo, e presto potremo vedere l’Allegato XVII del Reg. REACH integrato con una nuova voce.

Vediamo in breve cosa prevede la restrizione e come si sono espressi i comitati di ECHA.

La proposta di restrizione presentata si applica ai seguenti articoli venduti al consumatore finale:

1. Abbigliamento e accessori correlati

2. Prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e oggetti di cuoio sintetico diversi da capi di abbigliamento che entrano in contatto con la pelle umana in una misura simile all’abbigliamento nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, come ad esempio:

a. biancheria da letto (ad esempio lenzuola, copripiumini, federe),
b. coperte, lanci,
c. tappezzeria (rivestimenti su sedie, poltrone e divani, sedili auto, ecc.)
d. coperture per cuscini,
e. accappatoi, asciugamani,
f. pannolini riutilizzabili e asciugamani sanitari riutilizzabili,
g. tovaglioli e biancheria da tavola,
h. prodotti per l’infanzia e l’infanzia diversi dai giocattoli,
i. sacchi a pelo,
j. filati e tessuti destinati al consumatore finale,
k. borse come borse, zaini,
l. tappeti, stuoie,
m. accessori moda (es. cinturini per orologi da polso, collane, braccialetti, ecc.).

3. Asciugamani sanitari usa e getta, tovaglioli, tessuti e pannolini
4. Calzature (solo la parte a contatto con la cute)

In questi articoli non possono essere presenti sostanze sensibilizzanti oltre le soglie definite nei due successivi paragrafi, quindi in breve:

  • Le sostanze listate in allegato alla restrizione (rientranti nella categoria dei “disperse dyes”) non possono essere presenti oltre la soglia di quantificazione;
  • Altre sostanze specificate al paragrafo 3 che non possono essere presenti oltre le soglie indicate:
    • Composti del cromo VI elencati in Allegato VI al CLP classificati Skin Sens 1, 1A o 1B oltre 1 mg/kg (alcune differenze per tipologia di materiale),
    • Formaldeide oltre 30 mg/kg,
    • 1,4 paraphenylene diamine oltre 250 mg/kg nei tessuti e 80 mg/kg in cuoio, pelli e pellicce,
    • Composti del nichel elencati in Allegato VI al CLP classificati Skin Sens 1, 1A o 1B oltre 120 mg/kg nei tessuti e 40 mg/kg in cuoio, pelli e pellicce,
    • Composti del cobalto elencati in Allegato VI al CLP classificati Skin Sens 1, 1A o 1B oltre 70 mg/kg nei tessuti e 20 mg/kg in cuoio, pelli e pellicce,
    • Sostanze non specificatamente elencate nella restrizione ma che compaiono in allegato VI al Reg. CLP (elenco delle classificazioni armonizzate) per la loro classificazione come Skin Sens 1, 1A o 1B, in concentrazione superiore a 130 mg/kg nei tessuti e 40 mg/kg in cuoio, pelli e pellicce.

Nel testo originario della proposta di restrizione sono esclusi dal campo di applicazione:

  • Abbigliamento, accessori correlati, tessili, cuoio, pelliccia, pelle o articoli in pelle sintetica diversi dall'abbigliamento o calzature all'interno del campo di applicazione del Reg. (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e del Reg. (UE) 2017/745 sui dispositivi medici,
  • Sostanze utilizzate come principi attivi nei biocidi ai sensi del Reg. (UE) 528/2012.
  • abbigliamento di seconda mano, accessori, tessuti, cuoio, pellicce, cuoio e oggetti in cuoio sintetico diversi dagli indumenti o calzature che erano in uso nell'Unione entro il 31 gennaio 2023.

Questo il riassunto della proposta di restrizione del 2018 come presentata ai comitati ECHA per la loro opinione.

RAC e SEAC hanno emesso i propri pareri su questa restrizione andando fondamentalmente a confermarne il senso di base ma proponendo alcune modifiche al campo di applicazione.

La prima modifica proposta riguarda la lista dei coloranti sensibilizzanti allegata alla restrizione, infatti RAC e SEAC ritengono che alcune sostanze non debbano essere citate. Ad esempio, i coloranti “disperse yellow 39” e “disperse yellow 49” non sono stati supportati dal RAC per l’inserimento in restrizione in quanto non vi sono evidenze del loro potenziale sensibilizzante.

RAC e SEAC propongono modifiche per buona parte dei limiti indicati per sostanze specifiche (par. 3 della restrizione), come ad esempio per i composti di nichel e cobalto.

Il SEAC interviene in maniera decisa sul testo della restrizione proponendo di aggiungere alcuni paragrafi, in particolare:

  • propone l’esclusione dal campo di applicazione alle parti metalliche degli articoli citati come oggetto della restrizione
  • propone un’applicabilità graduale della restrizione, con tempi più dilatati per composti del Cr(VI), nichel e cobalto (da 3 a 5 anni di periodo transitorio)

Ora i pareri di RAC e SEAC sono stati consegnati alla Commissione Europea, che entro tre mesi deve preparare un progetto di modifica dell’Allegato XVII che sarà trasmesso quindi all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) per garantire che non crei ostacoli tecnici agli scambi internazionali. Se successivamente né il Consiglio né il Parlamento Europeo si opporranno alla restrizione, la Commissione potrà quindi adottarla, ultimo passaggio prima della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale.

Rimaniamo quindi in attesa della bozza di regolamento per conoscere la versione che probabilmente sarà ufficializzata.


Fonte: ECHA

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