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Sicurezza prodotto

Pubblicazione della proposta di restrizione per gli PFAS

ECHA ha pubblicato il testo della proposta di restrizione presentata congiuntamente dalle autorità di 5 stati

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono composti organici persistenti che a causa delle loro solubilità in acqua e della loro mobilità, contaminano acque superficiali e sotterranee, nonché il suolo in Europa e nel mondo.

Se il loro rilascio non venisse minimizzato, l’esposizione di persone, ambiente e animali potrebbe crescere esponenzialmente, con circa 4,4 milioni di tonnellate di PFAS che potrebbero essere disperse nell’ambiente nei prossimi 30 anni.

Al fine di limitarne l’esposizione le autorità competenti di Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia hanno presentato una proposta per l’inclusione di una nuova voce di restrizione nell’Allegato XVII del Reg. REACH, dedicata specificamente agli PFAS. Il testo è stato pubblicato da ECHA lo scorso 7 febbraio.

Qui di seguito diamo conto dei punti principali della proposta di restrizione, rimandando al testo completo per eventuali approfondimenti e dettagli specifici.

Campo di applicazione

Sostanze Per- e polifluoroalchiliche (PFASs) definite come: qualsiasi sostanza che contiene almeno un carbonio metilico (CF3-) o metilenico (CF2-) completamento fluorurato (senza atomi di H, Cl, Br o I legati).

Una sostanza che contiene solo i seguenti elementi strutturali è esclusa dall’ambito della restrizione:

CF3-X o X-CF2-X’, con X = -OR o -NRR’ e X’ = metile (-CH3), metilene (- CH2-), un Gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C(O)-), -OR’’, -SR’’ or –NR’’R’’’; e dove R/R’/R’’/R’’’ è un idrogeno (-H), mettile(-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o carbonilico (-C(O)-).

Divieti e condizioni di restrizione

a. Divieto di fabbricazione, uso e immissione sul mercato di sostanze in quanto tali (paragrafo 1);

b. Divieto di immissione sul mercato di sostanze, miscele o articoli che contengono (paragrafo 2) oltre:

  1. 25 ppb per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata dei PFAS (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione);
  2. 250 ppb per la somma dei PFAS misurati come somma di analisi PFAS mirate, opzionalmente con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione);
  3. 50 ppm per i PFAS (inclusi i PFAS polimerici).

Se il fluoro totale supera 50 mg F/kg, il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle deve fornire, su richiesta, all’autorità competente, il risultato analitico del fluoro misurato come contenuto in PFAS o non-PFAS.

c. Il testo della possibile restrizione include, inoltre, diverse esclusioni e deroghe temporanee  dal campo di applicazione. Tra le più rilevanti segnaliamo:

  1. biocidi, fitosanitari e sostanze attive in farmaci ad uso umano o veterinario (paragrafo 4);
  2. additivi di polimerizzazione per la produzione di PFAS polimerici (paragrafo 5);
  3. tessuti per la produzione di DPI di terza categoria, o di sistemi di filtrazione di acqua ed aria ad alte prestazioni, usati in ambito industriale (paragrafo 5);
  4. refrigeranti in sistemi di condizionamento dei veicoli a motore a combustione interna (paragrafo 5);
  5. formulazioni per specifici usi industriali (paragrafo 5);
  6. dispositivi medici impiantabili e tubi o cateteri utilizzati in ambito medico (paragrafo 6);
  7. materiali per il contatto alimentare utilizzati nella produzione industriale e professionale di alimenti e mangimi (paragrafo 6).

L’elenco delle deroghe proposte qui riportato non è esaustivo e ad ognuna sono associate condizioni specifiche e tempistiche di validità che invitiamo a verificare direttamente sul testo della proposta.

Si segnala, inoltre, che chi intendesse utilizzare alcune di queste esclusioni (es.: quelle relative a biocidi, fitosanitari e farmaci), dovrebbe inviare annualmente un report ad ECHA indicando l’esenzione applicata e l’identità e quantità della sostanza immessa sul mercato (paragrafo 7).

d. Importatori e utilizzatori a valle di fluoropolimeri e perfluoropolieteri che applichino una delle esenzioni previste devono stabilire un piano di gestione specifico che includa:

  1. informazioni sull'identità delle sostanze e dei prodotti in cui sono utilizzate;
  2. una giustificazione per l'uso;
  3. condizioni d’uso e misure di gestione.

Il piano di gestione viene riesaminato annualmente e tenuto a disposizione delle autorità di controllo su richiesta.

Non sono nuovi interventi legislativi di questo tipo che mirano a minimizzare le problematiche associate a sostanze chimicamente simili (PFOA, PFOS), sia a livello internazionale (Convenzione di Stoccolma, PFAS Action Act- USA) che europeo (Reg. POPs, Restrizioni REACH); questa proposta, con un campo di applicazione molto vasto, dunque, rafforza ulteriormente l’intervento dell’Europa al fine di limitare l’esposizione agli PFAS e i danni ad essa correlati.

Ricordiamo infine che il testo rappresenta una proposta di restrizione e non costituisce per il momento obbligo legislativo; la proposta sarà sottoposta a consultazione pubblica di 6 mesi (la cui apertura è prevista il prossimo 23 marzo) e a successiva valutazione da parte dei comitati ECHA del RAC e del SEAC.  L’opinione adottata dai due comitati, verrà successivamente trasmessa alla Commissione Europea che deciderà, dunque, sull’inclusione di una nuova voce di restrizione all’interno dell’Allegato XVII del Regolamento REACH, rendendo cogente tale misura.

Raccomandiamo quindi a tutte le aziende interessate di tenere monitorato il progresso di questa proposta che, in base alle premesse sopra discusse, si annuncia come una delle restrizioni più ampie e impattanti degli ultimi anni.


Fonte: ECHA (1 e 2)

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