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Sicurezza prodotto

REACH: Al via il piano dei controlli 2021

Il REF-9 si concentrerà sugli adempimenti legati all’autorizzazione e alle esenzioni per sostanze recuperate

Con il 2021 partirà il nuovo REF (Reach Enforcement Project). La nona versione (REF-9) si concentrerà sugli obblighi legati all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze in autorizzazione (rif. Allegato XIV REACH), così come sull’applicabilità dell’esenzione da registrazione come prevista dall’art.2 par. 7 lettera d) del Reg. REACH.

Come previsto dall’art. 56 del Reg. REACH, immettere sul mercato e utilizzare sostanze in autorizzazione è possibile solo se a monte è stata rilasciata una autorizzazione da parte della Commissione europea.
Richiedere una autorizzazione significa, in breve, argomentare il fatto che non vi siano alternative economicamente vantaggiose e che le attuali modalità d’uso non espongano l’uomo e l’ambiente a rischi eccessivi.
L’autorizzazione deve essere richiesta entro la cosiddetta latest application date (LAD) per poter continuare ad utilizzare la sostanza oltre la sunset date (SD) (LAD e SD sono riportate per ogni sostanza in Allegato XIV). Qualora la domanda non fosse stata inviata prima della LAD, alla sunset date la sostanza non potrà più essere utilizzata o immessa sul mercato.

Una volta rilasciata, gli utilizzatori di tale sostanza devono sottostare rigorosamente alle condizioni d’uso e seguire scrupolosamente il piano di monitoraggi indicati dal documento autorizzativo. Il REF-9 si concentrerà appunto su tali adempimenti.

 

Per arrivare preparati a una eventuale ispezione sarà quindi fondamentale procedere con i seguenti step:

  1. verificare se nel proprio portafoglio di prodotti vi siano sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele elencate nell’Allegato XIV del Reg. REACH (sostanze soggette ad autorizzazione);
     
  2. se utilizzatori, verificare se a monte nella catena di approvvigionamento è stata richiesta l’autorizzazione per il proprio uso:
    • in caso affermativo, se l’uso è stato già autorizzato: notificare il proprio uso ad ECHA e sottostare alle condizioni previste dall’autorizzazione;
    • in caso affermativo, se l’uso non è stato ancora autorizzato: attendere il rilascio dell’autorizzazione e, nel frattempo, richiedere una dichiarazione che attesti l’avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione per l’uso in questione;
    • in caso negativo: interrompere l’uso o richiedere una propria autorizzazione;
       
  3. se importatori/fabbricanti:
    • se la LAD non è ancora trascorsa: richiedere l’autorizzazione per gli usi a valle o comunicare a valle che dalla SD la sostanza non sarà più disponibile;
    • se la LAD è già trascorsa: interrompere la messa a disposizione della sostanza e valutare se nel frattempo richiedere una autorizzazione per la sostanza.

 

Parallelamente alla verifica degli adempimenti autorizzativi, ECHA farà partire un progetto pilota relativo alla verifica dell’applicabilità dell’esenzione da registrazione REACH per sostanze recuperate. Sappiamo infatti che le recenti normative europee sull’economia circolare promuovono il riciclaggio e quindi il recupero di sostanze a partire da rifiuti. Se da un lato i rifiuti sono completamente esclusi dal Reg. REACH, dall’altro, nel momento in cui si esegue un’operazione di recupero, le sostanze recuperate rientrano pienamente nel campo di applicazione del regolamento. Il recupero di sostanze da rifiuti è inquadrato dal Reg. REACH essenzialmente come una fabbricazione e quindi deve essere attentamente valutato l’obbligo di registrazione delle sostanze recuperate.

Lo stesso regolamento tuttavia prevede una esenzione dalla registrazione per tali sostanze recuperate (art. 2, par. 7, lettera d) del Reg. REACH) qualora si riesca a dimostrare che:

  • la sostanza recuperata è già stata registrata da un soggetto europeo;
  • la sostanza recuperata è la stessa che è stata registrata dal soggetto europeo;
  • nel sito in cui avviene il recupero sono presenti i documenti previsti dall’art. 31 (Schede di Dati di Sicurezza) o dall’Art.32 (le cosiddette “schede informative”) del Reg. REACH.

Le ispezioni secondo il progetto pilota si concentreranno quindi sulle aziende che recuperano sostanze a partire da rifiuti e che sono quindi autorizzate ai sensi della normativa ambientale per tale pratica. Ci si riferisce ad esempio alle aziende che recuperano plastica per la realizzazione di compound polimerici, alle aziende che riciclano carta, vetro, metalli, e così via.

Il REF-9 e il relativo progetto pilota partiranno come fase operativa nel 2021 e i risultati di tali controlli saranno disponibili a metà del 2022.

Fonte: ECHA

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