Restrizioni REACH (All. XVII): modificata la voce relativa alle fibre d’amianto (crisotilo) e introdotta quella sui sali di ammonio inorganici
Sulla G.U.U.E. del 23 giugno 2016 (Serie L 165) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/1005 che modifica l’All. XVII al REACH per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo) – Voce 6
Nel paragrafo 1 della voce 6, viene specificato che:
“se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1° luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.”
Inoltre viene anche stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario, gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettano allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. A sua volta lo Stato membro trasmetterà una copia di tale relazione alla Commissione europea.
Mentre sulla G.U.U.E. del 24 giugno 2016 (Serie L 166) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/1017 che modifica l’All. XVII al REACH mediante l’inserimento di una nuova voce: la voce 65 relativa ai sali di ammonio inorganici.
Il paragrafo 1 della voce 65 definisce il campo di applicazione di questa nuova restrizione per il quale dopo il 14 luglio 2018 non è più possibile immettere sul mercato o utilizzare i sali di ammonio inorganici in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova descritte dal par. 4 di tale voce.
Questo paragrafo stabilisce anche degli obblighi di comunicazione sia per i fornitori che per gli utilizzatori a valle di miscele isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici. In particolare:
- i fornitori dovranno informare il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità
- gli utilizzatori a valle dovranno a loro volta garantire che non viene superato il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore
Le disposizioni di questa nuova restrizione non si applicano a quelle miscele isolanti in cellulosa che vengono immesse sul mercato o utilizzate unicamente nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.
Nel paragrafo 1 della voce 6, viene specificato che:
“se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1° luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.”
Inoltre viene anche stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario, gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettano allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. A sua volta lo Stato membro trasmetterà una copia di tale relazione alla Commissione europea.
Mentre sulla G.U.U.E. del 24 giugno 2016 (Serie L 166) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/1017 che modifica l’All. XVII al REACH mediante l’inserimento di una nuova voce: la voce 65 relativa ai sali di ammonio inorganici.
Il paragrafo 1 della voce 65 definisce il campo di applicazione di questa nuova restrizione per il quale dopo il 14 luglio 2018 non è più possibile immettere sul mercato o utilizzare i sali di ammonio inorganici in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova descritte dal par. 4 di tale voce.
Questo paragrafo stabilisce anche degli obblighi di comunicazione sia per i fornitori che per gli utilizzatori a valle di miscele isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici. In particolare:
- i fornitori dovranno informare il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità
- gli utilizzatori a valle dovranno a loro volta garantire che non viene superato il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore
Le disposizioni di questa nuova restrizione non si applicano a quelle miscele isolanti in cellulosa che vengono immesse sul mercato o utilizzate unicamente nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.
Le news più lette
-
PFHxA, i suoi sali e i composti correlati: via libera da parte degli Stati Membri per l’adozione di una nuova voce di restrizione
-
Regolamento Imballaggi (PPWR)
-
Il Consiglio Europeo approva la Corporate Sustainability Due Diligence Directive
-
Modifiche alla “Direttiva RAEE”: pubblicata la Dir. (UE) 2024/884
-
Nuovi valori limite per piombo e diisocianati
-
La Regione Lombardia ha pubblicato un piano di prevenzione per la gestione in sicurezza delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH)
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem