Restrizioni REACH: introdotta nell’Allegato XVII la voce relativa a ottametilciclotetrasilossano (D4) e decametilciclopentasilossano (D5) utilizzati in prodotti cosmetici.
Il Regolamento (UE) numero 35 del 2018 viene introdotto nell'Allegato XVII la voce relativa alle due sostanze.
Con la pubblicazione del Reg. (UE) 2018/35 (G.U.C.E. 11 gennaio 2018 Serie L6), l’Allegato XVII al REACH è stato implementato con la voce 70 relativa all’ottametilciclotetrasilossano (D4) e al decametilciclopentasilossano (D5) quando contenuti in prodotti cosmetici prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua dopo la loro applicazione.
Entrando più nel dettaglio, la voce 70 stabilisce che “non è ammessa l'immissione sul mercato nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dell'una o dell'altra sostanza dopo il 31 gennaio 2020”.
Sia il D4 che il D5 presentano proprietà di pericolo dal punto di vista ambientale. Il D4 è una sostanza sia Persistente, Bioaccumulabile e Tossica (PBT) che molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB), mentre il D5 è una sostanza molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB). Ne deriva che la loro presenza in alcuni prodotti cosmetici che devono essere rimossi con acqua dopo la loro applicazione costituisce un grave rischio per l’ambiente ed in particolare per il compartimento acquatico, poiché una volta conclusa l’operazione di risciacquo il D4 e il D5 sono rilasciati nell'ambiente acquatico prima della loro evaporazione.
La Commissione ha quindi ritenuto necessario intraprendere un’azione a livello comunitario e il limite di concentrazione dello 0,1 % fissato da questa restrizione è in grado bandire ogni uso intenzionale di D4 e D5, in quanto tali sostanze, per adempiere alla loro funzione nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua, devono essere presenti in concentrazioni molto più elevate.
Poniamo in evidenza che i prodotti cosmetici destinati a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose non rientrano nel campo di applicazione della voce 70.
L’esclusione deriva dal fatto che il D4 e il D5 contenuti in tali prodotti evaporano gradualmente dopo la loro l'applicazione e l'acqua ne elimina ogni residuo nel corso delle normali abluzioni e quindi il rischio per l’ambiente che potrebbe essere causare non è ancora stato valutato dal Comitato per la Valutazione del Rischio (RAC) di ECHA.
Concludiamo questa news segnalando che la Germania ha notificato la sua intenzione a volere presentare un fascicolo secondo All. XV al REACH per l’identificazione del D4 e D5, sulla base delle loro proprietà di pericolo per l’ambiente, come Sostanze altamente preoccupanti (SVHC).
Il 7 febbraio 2018 è la data scelta dalla Germania per la trasmissione dei pertinenti dossier.
Fonte: Eur Lex
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=EN
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