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Revisione della conformità delle registrazioni da parte di ECHA

Alcuni dossier di registrazione verranno riaperti al fine di sottoporli ad un nuovo controllo di conformità. Il primo set sarà quello relativo ai charcoal, che recentemente sono stati soggetti ad una decisione del Comitato di ricorso. L’Agenzia controllerà la completezza delle informazioni e se sono stati rispettati gli obblighi relativi alla trasmissione congiunta.

Con una recente decisione del Comitato di ricorso (A-022-2013) si è ulteriormente chiarito l’obbligo dei registranti della stessa sostanza di appartenere ad una trasmissione comune (Joint Subsmission - JS) e il ruolo di ECHA nel dare attuazione a tale obbligo. A tal fine si è posta l’attenzione anche sul fatto che ECHA non solo può richiedere ulteriori informazioni dopo un controllo di conformità, ma anche che può revocare una registrazione se una qualsiasi informazione mancante non è stata fornita entro la specifica scadenza stabilita dall’Agenzia.

ECHA quindi si appresta a effettuare un nuovo controllo di conformità per i dossier dei charcoal che sono stati trasmetti individualmente e alla fine di tale controllo farà sì che tali dossier divengano parte di una trasmissione comune esistente.

Inoltre, predisporrà nuovi controlli di completezza per tutti quei dossier che potrebbero aver violato il principio stabilito dal REACH “una sostanza, una registrazione”. Questo significa che verranno riaperte circa 700 registrazioni (corrispondenti all’1,5% di tutte le registrazioni) presentate in maniera individuale e non come parte di una JS. Nello stesso momento, ECHA ricontrollerà la conformità dei dossier nel suo database per quanto riguarda le prescrizioni in materia di informazioni al fine di verificare che le informazioni trasmesse siano significative.

Alle imprese quindi viene chiesto di controllare la pertinenza delle informazioni trasmesse e assicurarsi che sia stato rispettato il principio “una sostanza, una registrazione”. Le imprese sono quindi incoraggiate ad aggiornare proattivamente le loro registrazioni non appena possibile.

Se, dopo il controllo di conformità retroattivo, un dossier viene trovato incompleto al registrante verrà concesso un ragionevole periodo temporale per aggiornarlo con le informazioni mancanti. Questo aggiornamento potrebbe anche portare a discutere l’entrata a far parte di una trasmissione congiunta. Si ricorda che se si forniscono le informazioni mancanti entro i termini stabiliti da ECHA e si adempie all’obbligo della trasmissione comune si continuerà a restare sul mercato senza subire alcuna interruzione delle attività correlate alla sostanza oggetto della registrazione. Se l’impresa non adempie a tali prescrizione, la registrazione perderà di validità e di conseguenza anche l’accesso al mercato.

A tal fine l’Helpdesk di ECHA fornirà assistenza a tutte le imprese che vogliono entrare a far parte di una trasmissione congiunta o condividere dati. Si ricorda, inoltre, che se le negoziazioni sulla condivisione dei dati o sull’entrata in una trasmissione congiunta non consentono, nonostante gli sforzi compiuti, di raggiungere un accordo sarà possibile presentare ad ECHA un ricorso sulla condivisione dei dati in maniera gratuita.

Si ricorda, infine, che ECHA ha preso e programmato una serie di misure che vanno a rafforzare l’obbligo di far parte di una trasmissione congiunta ed il controllo di conformità. Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla trasmissione comune di dati e sulla loro condivisione (Reg. (UE) 2016/9), ECHA ha eseguito dei cambi tecnici sul portale REACH-IT per assicurare che le nuove registrazioni non vengano presentate separatamente nel caso in cui esista già una registrazione per la stessa sostanza.

Inoltre, verso la fine del 2016, verrà lanciato insieme alla nuova versione di REACH-IT anche un sistema di verifica di conformità del dossier rafforzato che includerà una verifica manuale di tutti quei dati che non possono essere controllati automaticamente.
Questo eviterà che i registranti, sia nuovi che vecchi, utilizzino in maniera impropria il sistema mediante l’inserimento di informazioni irrilevanti al fine di bypassare gli obblighi relativi alle prescrizioni in materia di informazione.

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