Rilasciata autorizzazione all’uso per 6 sostanze
Riportiamo le autorizzazioni agli usi rilasciate recentemente
Di seguito riportiamo le autorizzazioni REACH riportate da Eur-LEx per le 6 differenti sostanze.
Dicrmato di potassio
Con decisione C(2020) 2085 del 14 aprile 2020, il Dicromato di potassio (CE 231-906-6; N.CAS 7778-50-9) è stato autorizzato per i seguenti usi:
- “Formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici; la sostanza è destinata esclusivamente all’uso REACH/20/2/1”
- “Trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate nell’allegato”
Di seguito riportiamo le aziende autorizzate ed i numeri di autorizzazione correlati:
Gentrochema BV |
REACH/20/2/0 |
Gentrochema BV |
REACH/20/2/1 |
La data di scadenza del periodo di revisione delle autorizzazioni è stata fissata al 21 settembre 2024.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.”.
Fonte: Eur-Lex
Dicromato di sodio
Con decisione C(2020) 2088 del 14 aprile 2020, il Dicromato di sodio (CE 234-190-3; N.CAS 10588-01-9, 7789-12-0) è stato autorizzato per i seguenti usi:
- “Formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici e per l’impiego nel processo di passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi; la sostanza è destinata esclusivamente agli usi REACH/20/4/1 e REACH/20/4/2”;
- “Trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate nell’allegato”
- “Passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi”
Di seguito le aziende autorizzate ed i numeri di autorizzazione correlati:
Gentrochema BV |
REACH/20/4/0 |
Gentrochema BV |
REACH/20/4/1 |
Gentrochema BV |
REACH/20/4/2 |
La data di scadenza del periodo di revisione delle autorizzazioni è stata fissata al 21 settembre 2024 per i primi due usi e al 14 aprile 2024 per il terzo uso.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.”.
Fonte: Eur-Lex
Dicromato di sodio
Con decisione C(2020) 2088 del 14 aprile 2020, il Dicromato di sodio (CE 234-190-3; N.CAS 10588-01-9) è stato autorizzato per i seguenti usi:
- “Impiego nella formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/5/3, REACH/20/5/4, REACH/20/5/5, REACH/20/5/6, REACH/20/5/7 e REACH/20/5/8”
- “Uso per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate nell’allegato”
- “Uso nel processo di passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi”
Di seguito le aziende autorizzate ed i numeri di autorizzazione correlati:
Brenntag UK Ltd. |
REACH/20/5/0 - 1° uso |
Henkel AG & Co |
REACH/20/5/1 - 1° uso |
AD International BV |
REACH/20/5/2 - 1° uso |
Brenntag UK Ltd. |
REACH/20/5/3 - 2° uso |
Henkel AG & Co |
REACH/20/5/4 - 2° uso |
AD International BV |
REACH/20/5/5 - 2° uso |
Brenntag UK Ltd. |
REACH/20/5/6 - 3° uso |
Henkel AG & Co |
REACH/20/5/7 - 3° uso |
AD International BV |
REACH/20/5/8 - 3° uso |
La data di scadenza del periodo di revisione delle autorizzazioni è stata fissata al 21 settembre 2024 per i primi due usi e al 14 aprile 2024 per il terzo uso.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.”.
Fonte: Eur-Lex
Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio
Con decisione C(2020) 2089 del 15 aprile 2020, l’Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio (CE 234-329-8; N.CAS 11103-86-9) è stato autorizzato per i seguenti usi:
- “Formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/6/5 a REACH/20/6/9”
- “Nel primer e nei rivestimenti (anche come primer di lavaggio) per il settore aerospaziale in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato e con le temperature di lavorazione”
Di seguito le aziende autorizzate ed i numeri di autorizzazione correlati:
PPG Industries (UK) Ltd. |
REACH/20/6/0 - 1° uso |
Finalin GmbH |
REACH/20/6/4 - 1° uso |
PPG Europe B.V |
REACH/20/6/3 - 1° uso |
PPG Coatings SA |
REACH/20/6/2 - 1° uso |
Aviall Services Inc. |
REACH/20/6/1 - 1° uso
|
PPG Industries (UK) Ltd. |
REACH/20/6/5 - 2° uso
|
Finalin GmbH |
REACH/20/6/6 - 2° uso
|
PPG Europe B.V |
REACH/20/6/7 - 2° uso
|
PPG Coatings SA |
REACH/20/6/8 - 2° uso |
Aviall Services Inc. |
REACH/20/6/9 - 2° uso |
La data di scadenza del periodo di revisione delle autorizzazioni è stata fissata al 22 gennaio 2026.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.”.
Fonte: Eur-Lex
Tris(cromato) di cromo
Con decisione C(2020) 2090 del 15 aprile 2020, il Tris(cromato) di dicromo (CE 246-356-2; N.CAS 24613-89-6) è stato autorizzato per i seguenti usi:
- “Formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/1/2 e REACH/20/1/3”
- “Trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate nell’allegato”
Di seguito le aziende autorizzate ed i numeri di autorizzazione correlati:
Henkel AG & Co |
REACH/20/1/0 - 1° uso |
Henkel Global Supply Chain B.V |
REACH/20/1/1 - 1° uso |
Henkel AG & Co |
REACH/20/1/2 - 2° uso |
Henkel Global Supply Chain B.V |
REACH/20/1/3 - 2° uso |
La data di scadenza del periodo di revisione delle autorizzazioni è stata fissata al 22 gennaio 2026.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.”.
Fonte: Eur-Lex
Triossido di cromo
Con decisione C(2020) 1655 del 19 marzo 2020, il Triossido di cromo (CE 215-607-8; N.CAS 1333-82-0) è stato autorizzato per i seguenti usi: “Uso in forma solida e in soluzione acquosa di qualsiasi composizione per modificare le proprietà di superfici in ottone o bronzo per i prodotti di ingegneria medica, esclusivamente per la preparazione finale di tali superfici e la placcatura trasparente dell’alloggiamento interno di vaporizzatori per anestesia destinati ad essere integrati nelle macchine per anestesia utilizzate in ospedali e cliniche”
Di seguito le aziende autorizzate ed i numeri di autorizzazione correlati:
HAPOC GmbH & Co KG, S.A. |
REACH/20/8/0 |
La data di scadenza del periodo di revisione delle autorizzazioni è stata fissata al 21 settembre 2029.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.”.
Fonte: Eur-Lex
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