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Sicurezza prodotto

Approfondimento | Introdotte nuove modifiche all’Allegato III della Direttiva RoHS II

La Commissione Europea ha promulgato nuove Direttive Delegate che andranno a modificare alcune delle esenzioni riportate nell’Allegato III della RoHS II

RoHS_Tavola disegno 1

Sette nuove Direttive Delegate della Commissione Europea apportanti modifiche all'allegato III della Direttiva 2011/65/UE che disciplina la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stanno per entrare in vigore. Le sostanze ristrette dalla Dir. RoHS II sono attualmente definite come Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo (VI) e loro composti, Bifenili polibromurati (PBB) ed Eteri di difenile polibromurato. L’allegato III della RoHS II elenca una serie di casi specifici in cui si può usufruire di deroghe rispetto a queste prescrizioni e le modifiche introdotte dalle Direttive di cui in oggetto al presente approfondimento riguardano essenzialmente l’uso del piombo in una serie ben definita di AEE. L’entrata in vigore di queste Direttive avrà senz’altro un impatto molto importante per le aziende coinvolte nel mercato dell’elettronica. Esaminiamo quindi di seguito le modifiche apportate da ciascuna delle sette direttive.

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/736 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 7 c)-I, che consentiva l'uso di piombo in componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in matrici di vetro o ceramica, fino al 21 luglio 2016 o comunque fino alla promulgazione della decisione della Commissione Europea circa le eventuali richieste di proroghe dal mondo dell’industria. Considerando l’importanza che assume dal punto di vista tecnico la presenza del piombo all’interno di queste apparecchiature e poiché esso non risulta ancora eliminabile o sostituibile, l’esenzione è stata prorogata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«7 c)-I Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024».

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/737 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 24, che consentiva l'uso di piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare fino al 21 luglio 2016 o comunque fino alla promulgazione della decisione della Commissione Europea circa le eventuali richieste di proroghe dal mondo dell’industria. Considerando che la sostituzione del piombo è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per alcune delle applicazioni interessate, l’esenzione è stata prorogata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«24 Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica

Scade il:

—21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

—21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

—21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;

— 21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/738 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 34, che consentiva l'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet fino al 21 luglio 2016 o comunque fino alla promulgazione della decisione della Commissione Europea circa le eventuali richieste di proroghe dal mondo dell’industria. I potenziometri trimmer sono resistenze variabili che trovano applicazione ad esempio in apparecchiature audiovisive, giocattoli, elettrodomestici e contengono composti del piombo che agiscono come agenti leganti. Anche in questo caso l’uso del Piombo non è ritenuto eliminabile o sostituibile e pertanto l’esenzione è stata prorogata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«34 Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

Applicabile a tutte le categorie, scade il:

 — 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

 — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

 —21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;

—21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/739 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 6 a) che consentiva l'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso fino al 21 luglio 2016 o comunque fino alla promulgazione della decisione della Commissione Europea circa le eventuali richieste di proroghe dal mondo dell’industria. Considerata la complessità della catena di approvvigionamento e la non praticabilità dell’eliminazione/sostituzione del piombo in molte di queste applicazioni, dove migliora la lavorabilità a macchina, l’esenzione 6 a) è stata prorogata come segue ed è stata inoltre introdotta l’esenzione 6 a)-I:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«6 a) Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso

Scade il:

— 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

—21 luglio 2023 per la categoria 8 – dispositivi medico-diagnostici in vitro;

— 21 luglio 2024 per la categoria 9 – strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

«6 a)-I Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/740 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 6 b) che consentiva l'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso fino al 21 luglio 2016 o comunque fino alla promulgazione della decisione della Commissione Europea circa le eventuali richieste di proroghe dal mondo dell’industria. Sulla base di considerazioni analoghe a quelle precedentemente illustrate relative alle caratteristiche del piombo che consentono una migliore lavorabilità a macchina e considerando inoltre che il riciclaggio dei rottami di alluminio contenenti piombo è vantaggioso per l'ambiente, l’esenzione 6 b) è stata prorogata come segue e sono state inoltre introdotte le esenzioni 6 b)-I e 6 b)-II:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«6 b) Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

Scade il:

— 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

—21 luglio 2023 per la categoria 8 – dispositivi medico-diagnostici in vitro;

— 21 luglio 2024 per la categoria 9 – strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

«6 b)-I Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
«6 b)-II Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/741 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 6 c) consentiva l'uso del piombo come elemento di lega nel rame contenente fino al 4 % di piombo in peso fino al 21 luglio 2016 o comunque fino alla promulgazione della decisione della Commissione Europea circa le eventuali richieste di proroghe dal mondo dell’industria. Nelle leghe di rame il piombo agisce da rompitruciolo e da lubrificante e conferisce una migliore lavorabilità a macchina; ai componenti finiti conferisce anche altre proprietà, quali la resistenza alla corrosione. Poiché non sono attualmente disponibili valide alternative all’uso del piombo in queste applicazioni, l’esenzione è stata prorogata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«6 c) Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

Scade il:

— 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

— 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

—21 luglio 2023 per la categoria 8 – dispositivi medico-diagnostici in vitro;

— 21 luglio 2024 per la categoria 9 – strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/742 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 7 a) che consentiva l'uso di piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) fino al 21 luglio 2016 o comunque fino alla promulgazione della decisione della Commissione Europea circa le eventuali richieste di proroghe dal mondo dell’industria. Il piombo conferisce alle saldature proprietà fondamentali come l'elevato punto di fusione, la conduttività elettrica, la conduttività termica, la duttilità, la resistenza alla corrosione, il tipo di ossidazione adeguato e la bagnabilità e non risulta attualmente sostituibile o eliminabile, pertanto, considerata anche la grande diversità delle applicazioni interessate, l’esenzione è stata prorogata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«7 a) Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024».

 

Gli Stati Membri sono chiamati ad adottare i pertinenti provvedimenti per dare efficacia alle disposizioni di tali direttive entro il 30 giugno 2019 con applicazione dal 1° luglio 2019.

Raccomandiamo pertanto alle aziende interessate di verificare attentamente l’applicabilità delle esenzioni alla luce degli aggiornamenti sopra illustrati.

 

Fonti:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0740&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0739&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0738&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0736&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0741&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0742&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0737&from=EN

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